Riduzione termine pubblicazione matrimoniale - Art. 100
Il tribunale può ridurre il termine di pubblicazione per gravi motivi, o ometterla per cause gravissime se gli sposi dichiarano l'assenza di impedimenti.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
- (111) (112a) Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
- (111) (112a) COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 . ------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tribunale, su istanza degli interessati, può ridurre il termine della pubblicazione matrimoniale per gravi motivi, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero. La riduzione deve essere dichiarata nella pubblicazione.
Per cause gravissime, il tribunale può autorizzare l'omissione della pubblicazione, alle stesse condizioni, ma solo se gli sposi dichiarano davanti al cancelliere, sotto la propria responsabilità, che non esiste nessuno degli impedimenti elencati negli articoli 85, 86, 87, 88 e 89. Il cancelliere deve leggere questi articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulle conseguenze.
Quando si applica
- Una coppia deve sposarsi rapidamente perché uno dei due ha un'offerta di lavoro all'estero con partenza imminente e il termine normale di pubblicazione impedirebbe di celebrare il matrimonio in tempo.
- Due persone vogliono sposarsi in segreto per evitare reazioni violente da parte di familiari opposti alla relazione, e chiedono al tribunale di omettere la pubblicazione per cause gravissime.
- Un partner è in fase terminale di una malattia e desidera sposarsi prima della morte: il tribunale riduce il termine di pubblicazione per gravi motivi di salute.
- Una coppia ha già programmato la cerimonia in una location disponibile solo in una data specifica, ma il termine di pubblicazione ordinario non lo consentirebbe; chiedono una riduzione.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la possibilità di sposarsi senza alcuna pubblicazione senza un provvedimento del tribunale: serve sempre il decreto autorizzativo.
- Non copre la situazione in cui esiste un effettivo impedimento (es. parentela): la dichiarazione degli sposi deve essere veritiera, altrimenti sono responsabili.
- Non copre il matrimonio in imminente pericolo di vita, che è disciplinato dall'art. 101 del codice civile.
- Non copre la procedura ordinaria di pubblicazione, che è regolata da altre norme.
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