Art. 101 Codice Civile

Matrimonio in imminente pericolo di vita: Art. 101

Art. 101: matrimonio senza pubblicazione e senza assenso in pericolo di vita, con giuramento e dichiarazione dell'ufficiale.

Testo ufficiale Art. 101 Codice Civile — Italia

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo consente di celebrare il matrimonio quando uno dei due sposi è in imminente pericolo di vita, senza le pubblicazioni e senza l'assenso richiesto (ad esempio quello dei genitori per i minori).

Gli sposi devono giurare che non esistono impedimenti che non possono essere dispensati. L'ufficiale dello stato civile deve dichiarare nell'atto matrimoniale il modo in cui ha accertato il pericolo imminente.

Quando si applica

  • Un paziente in ospedale con una malattia terminale che vuole sposarsi prima di morire.
  • Una persona che sta per subire un intervento chirurgico rischioso e vuole sposare il partner.
  • Una persona in un incidente grave con ferite che mettono in pericolo la vita, e il matrimonio viene celebrato al letto dell'ospedale.
  • Un militare in zona di guerra che sta per essere inviato in una missione pericolosa e vuole sposarsi rapidamente.
  • Una persona intrappolata in un edificio in fiamme che chiede di sposarsi prima di essere salvata.

Cosa questo articolo non dice

  • Matrimonio per semplice urgenza o comodità senza pericolo di vita.
  • Matrimonio tra persone che hanno un impedimento non dispensabile (come fratello e sorella), anche in pericolo di vita.
  • Matrimonio senza l'accertamento del pericolo da parte dell'ufficiale.
  • Matrimonio in cui il pericolo non è imminente ma solo possibile.

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