Chi può opporsi al matrimonio – Art. 102
Art. 102: elenca le persone legittimate a opporsi al matrimonio: genitori, ascendenti, collaterali entro il terzo grado, tutore/curatore, coniuge e PM.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 102 indica chi ha diritto di presentare un'opposizione formale per impedire la celebrazione di un matrimonio per qualsiasi causa che lo renda illegittimo.
I genitori hanno sempre questo diritto; in loro assenza subentrano gli altri ascendenti e i collaterali fino al terzo grado (fratelli, zii). Se uno sposo è sotto tutela o cura, anche il tutore o curatore può opporsi. Il coniuge di chi intende risposarsi ha diritto di opporsi per evitare bigamia. In caso di violazione dell'articolo 89 (divieto temporaneo di nuove nozze), l'opposizione spetta ai parenti del precedente marito o, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui con cui era stato contratto e ai suoi parenti. Il pubblico ministero deve sempre opporsi se conosce un impedimento o una infermità mentale di uno sposo, quando per l'età non può essere promossa l'interdizione.
Quando si applica
- Un genitore scopre che il figlio sta per sposare una persona già sposata: il genitore può opporsi per bigamia.
- Dopo un divorzio, una persona vuole risposarsi entro il periodo di divieto dell'articolo 89: i parenti del precedente marito possono opporsi.
- Un minore sotto tutela intende sposarsi: il tutore può opporsi se vi sono impedimenti.
- Una persona con grave infermità mentale, non ancora interdetta per l'età, vuole sposarsi: il pubblico ministero deve opporsi.
- Uno zio (collaterale di terzo grado) viene a sapere che il nipote sta per sposare un parente in linea vietata: lo zio può opporsi.
Cosa questo articolo non dice
- Un amico o vicino di casa, anche se conosce un impedimento, non può opporsi: solo le persone elencate nell'articolo hanno diritto.
- Un genitore non può opporsi semplicemente per disapprovazione personale: serve una causa legale che osti alla celebrazione.
- L'opposizione non è l'unico rimedio: si può anche denunciare l'impedimento al pubblico ministero senza presentare opposizione formale.
- L'articolo 102 non regola l'opposizione dopo il matrimonio: l'opposizione deve essere fatta prima della celebrazione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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