Art. 1024 Codice Civile

Divieto di cessione/locazione uso e abitazione (Art.1024)

L'articolo 1024 del Codice Civile vieta la cessione e la locazione dei diritti di uso e di abitazione. Questi diritti sono personali e non trasferibili.

Testo ufficiale Art. 1024 Codice Civile — Italia

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1024 stabilisce un divieto assoluto: i diritti di uso e di abitazione non possono essere ceduti a terzi né dati in locazione. Questi diritti sono personalissimi, cioè legati alla persona del titolare.

Il diritto di uso permette di utilizzare un bene e di goderne i frutti nei limiti dei bisogni propri e della famiglia. Il diritto di abitazione è il diritto di abitare una casa. Entrambi sono intrasferibili.

Qualsiasi atto di cessione o locazione sarebbe nullo per contrarietà a norma imperativa. Il divieto è assoluto e non ammette eccezioni.

Quando si applica

  • Una persona che ha il diritto di abitazione su un appartamento lo affitta a un inquilino.
  • Il titolare del diritto di uso su un fondo agricolo vende il diritto a un vicino.
  • Un erede tenta di trasferire a un parente il diritto di uso ricevuto per testamento.
  • Il titolare del diritto di abitazione concede in locazione una stanza della casa.
  • Il titolare del diritto di uso stipula un contratto di cessione con un terzo.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita del bene su cui grava il diritto di uso o abitazione (non è regolata da questo articolo).
  • La concessione in comodato (prestito gratuito) del diritto di uso o abitazione (non è esplicitamente vietata, ma la dottrina discute).
  • La cessione del diritto di usufrutto (è regolata da altre norme del codice).
  • La locazione della cosa da parte del proprietario (non del titolare del diritto).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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