Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione Art. 1025
Chi gode di uso o abitazione è tenuto a spese di coltura, riparazioni ordinarie e tributi come l'usufruttuario, in proporzione a quanto gode.
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1025 stabilisce gli obblighi di chi ha il diritto di uso su un fondo o di abitazione su una casa. Se il titolare raccoglie tutti i frutti del fondo o occupa tutta la casa, è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi, esattamente come un usufruttuario.
Se invece raccoglie solo una parte dei frutti o occupa solo una parte della casa, contribuisce in proporzione a ciò che gode. La norma si applica ai diritti di uso e abitazione, definiti negli articoli 1021 e 1022, e va letta insieme all'articolo 1026 che richiama le norme sull'usufrutto.
Quando si applica
- Una persona con diritto di abitazione occupa l'intera casa: deve pagare le riparazioni ordinarie (es. sostituzione di una finestra) e le imposte sulla casa.
- Un contadino ha l'uso di un terreno agricolo e ne raccoglie tutti i frutti (uva, grano): è tenuto alle spese di coltura (concimi, sementi) e alle riparazioni ordinarie dei recinti.
- Due persone hanno l'uso di un frutteto: una raccoglie le mele, l'altra le pere. Ciascuna contribuisce alle spese in proporzione ai frutti raccolti.
- Una persona ha diritto di abitazione su una casa ma occupa solo due stanze: contribuisce alle spese solo in proporzione alla parte occupata.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le riparazioni straordinarie, che restano a carico del nudo proprietario secondo le regole sull'usufrutto.
- Non disciplina l'estinzione del diritto, che è regolata dall'articolo 1014.
- Non regola il divieto di cessione, previsto dall'articolo 1024.
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