Libro IIIDella proprieta'
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811 Abrogato
- Art. 812 Distinzione tra beni immobili e mobili Art. 812 distingue beni immobili (suolo, sorgenti, corsi d'acqua, alberi, edifici, costruzioni incorporate) e mobili. I galleggianti ancorati sono immobili.
- Art. 813 Distinzione dei diritti: immobili e mobili Art. 813: le norme sui beni immobili valgono per i diritti reali immobiliari e azioni; quelle sui mobili per tutti gli altri diritti.
- Art. 814 Energie naturali come beni mobili L'art. 814 c.c. qualifica come beni mobili le energie naturali con valore economico, determinando l'applicazione delle norme sulla proprietà mobiliare.
- Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri:norme L'art. 815 c.c. stabilisce che i beni mobili iscritti in pubblici registri seguono le norme specifiche e, in mancanza, quelle dei beni mobili.
- Art. 816 Definizione di universalità di mobili L'articolo 816 definisce l'universalità di mobili come la pluralità di cose appartenenti alla stessa persona con destinazione unitaria e beni separabili.
- Art. 817 Cosa sono le pertinenze e chi le crea L'articolo 817 del Codice Civile definisce le pertinenze come beni destinati in modo durevole al servizio o ornamento di un altro bene dal proprietario.
- Art. 818 Inclusione e vendita separata delle pertinenze Gli atti sulla cosa principale includono le pertinenze salvo diversa disposizione. Esse sono vendibili autonomamente e la cessazione tutela i terzi.
- Art. 819 Tutela dei diritti di terzi sulle pertinenze I diritti preesistenti dei terzi sulla pertinenza non vengono meno. Sui beni immobili sono opponibili ai terzi in buona fede solo con scrittura a data certa.
- Art. 820 Distinzione tra frutti naturali e civili L'art. 820 definisce i frutti naturali come prodotti diretti della cosa e i frutti civili come il corrispettivo economico ricavato dal godimento altrui.
- Art. 821 Come si acquistano i frutti di un bene I frutti naturali spettano al proprietario o si acquistano con la separazione. I frutti civili si maturano giorno per giorno. Previsto il rimborso spese.
- Art. 822 Quali beni appartengono al demanio pubblico L'articolo 822 stabilisce quali beni appartengono al demanio pubblico, distinguendo tra beni naturali come spiagge e fiumi e beni come strade e musei.
- Art. 823 Inalienabilità e tutela del demanio I beni del demanio pubblico non si possono vendere né usucapire. La Pubblica Amministrazione li tutela direttamente o con le azioni del codice civile.
- Art. 824 Beni demaniali provinciali e comunali I beni del secondo comma art. 822 se di province o comuni sono demaniali; stesso regime per cimiteri e mercati comunali. Art. 824.
- Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui I diritti reali di Stato, province e comuni su beni altrui sono soggetti al demanio pubblico se per utilità di beni demaniali o pubblico interesse.
- Art. 826 Definisce i beni del patrimonio indisponibile. Art. 826: beni del patrimonio indisponibile (foreste, miniere, cave, torbiere, reperti, dotazione Corona, caserme, armamenti, navi/aerei, edifici pubblici)
- Art. 827 Beni immobili vacanti allo Stato Articolo che attribuisce allo Stato i beni immobili senza proprietario. Regola la destinazione di terreni, edifici abbandonati e altre proprietà vacanti.
- Art. 828 Regime dei beni patrimoniali pubblici I beni patrimoniali di Stato, province e comuni seguono leggi speciali e il codice civile. Quelli indisponibili mantengono la loro destinazione pubblica.
- Art. 829 Passaggio da demanio a patrimonio L'articolo 829 stabilisce la pubblicità del passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
- Art. 830 Regime beni enti pubblici non territoriali L'articolo 830 stabilisce che i beni degli enti pubblici non territoriali seguono le norme ordinarie, salvo i beni destinati a un pubblico servizio.
- Art. 831 Vincolo di destinazione degli edifici di culto I beni ecclesiastici seguono il codice civile salvo leggi speciali. Gli edifici di culto cattolico mantengono il vincolo d'uso anche se venduti a privati.
- Art. 832 Contenuto del diritto di proprietà L'articolo definisce il contenuto del diritto di proprietà: godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti di legge (es. art. 833, 834, 840).
- Art. 833 Art. 833 Codice Civile: atti di emulazione, quando il vicino agisce solo per dispetto Art. 833 c.c.: il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che nuocere o dare molestia ad altri. Testo ufficiale e cosa vieta.
- Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse Art. 834: nessuno può essere privato della proprietà se non per pubblico interesse con giusta indennità. Le modalità sono in leggi speciali.
- Art. 835 Requisizioni per necessità pubbliche Art. 835 c.c.: requisizione di beni mobili/immobili per gravi necessità pubbliche con giusta indennità. Leggi speciali ne determinano le norme.
- Art. 836 Obblighi temporanei per aziende L'art. 836 permette all'autorità amministrativa di imporre vincoli temporanei a aziende commerciali e agricole per cause dell'art. 835, secondo leggi speciali.
- Art. 837 Ammassi di prodotti agricoli o industriali Art. 837 c.c.: ammassi per distribuzione prodotti agricoli/industriali nell'interesse nazionale. Conferimento regolato da leggi speciali.
- Art. 838 Art. 838: Esproprio per abbandono beni interesse nazionale L'art. 838 c.c. autorizza l'espropriazione per abbandono di beni che interessano la produzione nazionale o il pubblico interesse, con giusta indennità.
- Art. 839 Beni storici e artistici privati: leggi speciali L'articolo 839 stabilisce che le cose di proprieta' privata con interesse artistico, storico, archeologico o etnografico sono soggette alle leggi speciali.
- Art. 840 Estensione della proprietà al sottosuolo Art. 840: la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e allo spazio sovrastante, con limiti per attività di terzi a profondità o altezza non ostacolabili.
- Art. 842 Caccia e pesca nei fondi altrui Il proprietario di un fondo non può impedire l'accesso per caccia, salvo fondo chiuso o colture in atto. Per la pesca serve il consenso del proprietario.
- Art. 843 Accesso al fondo del vicino per riparazioni Obbligo del proprietario di permettere l'accesso al fondo per opere del vicino e per recupero di cose o animali, con indennità.
- Art. 844 Art. 844 Codice Civile - Immissioni: rumori, odori e fumi del vicino L'art. 844 c.c. vieta le immissioni di rumori, fumi e odori dal fondo vicino solo quando superano la normale tollerabilità.
- Art. 845 Regole particolari per la proprietà fondiaria Art. 845: la proprietà fondiaria è soggetta a regole speciali per scopi di pubblico interesse, secondo leggi speciali e sezioni successive.
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846 Abrogato
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847 Abrogato
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848 Abrogato
- Art. 849 Ricomposizione di piccoli appezzamenti Il proprietario può chiedere il trasferimento forzoso a pagamento dei micro-terreni altrui compresi nel suo fondo, per migliorarne la gestione colturale.
- Art. 850 Ricomposizione di terreni piccoli: consorzio Costituzione di un consorzio per la ricomposizione di terreni contigui inferiori alla minima unità colturale, ex Art. 850 Codice Civile.
- Art. 851 Piano di riordinamento e trasferimenti coattivi Il consorzio (art. 850) può predisporre un piano di riordinamento con espropriazioni, trasferimenti coattivi, rettifiche di confini e arrotondamento di fondi.
- Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti coattivi Art. 852 cod. civ.: terreni esclusi da trasferimenti coattivi – case, aree fabbricabili, orti, giardini, parchi, piazzali, terreni a rischio, terreni singolari.
- Art. 853 Servitù e ipoteche nei trasferimenti coattivi Art. 853 regola il trasferimento coattivo: servitù prediali sono abolite, conservate o create; altri diritti reali sul fondo in cambio; ipoteche in proporzione.
- Art. 854 Piano di riordinamento: notifica e trascrizione Il piano di riordinamento va notificato agli interessati; è ammesso reclamo amministrativo. L'approvazione definitiva va trascritta nei registri immobiliari.
- Art. 855 Trasferimenti e servitù con approvazione piano L'approvazione del piano di riordinamento trasferisce automaticamente proprietà e diritti reali e costituisce le servitù previste.
- Art. 856 Tutela dei diritti nelle ricomposizioni L'articolo 856 stabilisce che il giudice ordinario tutela i diritti nei riordinamenti fondiari convertendoli in denaro, senza alterare il piano approvato.
- Art. 857 Dichiarazione di bonifica dei terreni L'articolo 857 definisce quali terreni possono essere soggetti a bonifica per fini sociali, igienici, demografici o economici all'interno di un comprensorio.
- Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere L'articolo 858 stabilisce che il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori sono determinati e pubblicati secondo la legge speciale.
- Art. 859 Competenza dello Stato per opere di bonifica L'art. 859 del Codice Civile stabilisce che il piano generale di bonifica (art. 858) determina quali opere sono di competenza dello Stato.
- Art. 860 Concorso spese bonifica proprietari Art. 860 c.c.: obbligo dei proprietari di beni in comprensorio di bonifica di contribuire alle spese in proporzione al beneficio che traggono.
- Art. 861 Obbligo di opere di bonifica private I proprietari di immobili soggetti a bonifica devono eseguire le opere private indicate nel piano generale, se di interesse comune o particolare.
- Art. 862 Istituzione e natura dei consorzi di bonifica I consorzi di bonifica si costituiscono tra proprietari o d'ufficio per decreto; sono persone giuridiche pubbliche regolate da legge speciale.
- Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario Art. 863 c.c.: consorzi privati di miglioramento fondiario, indipendenti da bonifica, possono diventare enti pubblici se di interesse nazionale.
- Art. 864 Contributi consorziali: esigibilità L'art. 864 c.c. rende i contributi consorziali per opere di bonifica e miglioramento fondiario esigibili con gli stessi privilegi dell'imposta fondiaria.
- Art. 865 Espropriazione inosservanza obblighi bonifica L'art. 865 c.c. permette l'espropriazione del fondo del proprietario inadempiente agli obblighi di bonifica, a favore del consorzio o di chi offre garanzie.
- Art. 866 Vincolo idrogeologico sui terreni Art. 866 cc: vincolo idrogeologico sui terreni anche senza piano di bonifica, per evitare danni pubblici. Limita uso e trasformazione, protegge boschi.
- Art. 867 Esproprio e vincoli per rimboschimento I terreni sottoposti a vincolo idrogeologico possono essere espropriati o occupati per opere di rimboschimento e rinsaldamento ai sensi dell'Art. 867.
- Art. 868 Opere di regolamento dei corsi d'acqua I proprietari di immobili vicino a corsi d'acqua pericolosi devono contribuire alle opere di regolamentazione, anche senza un piano di bonifica presente.
- Art. 869 Obbligo di rispettare i piani regolatori I proprietari di immobili in comuni con piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi in costruzioni, riedificazioni o modificazioni.
- Art. 870 Obbligo di accordo nei comparti edilizi L'art. 870 impone agli aventi diritto in un comparto di regolare i rapporti per attuare il piano; senza accordo si può procedere a espropriazione.
- Art. 871 Norme edilizie: legge speciale e regolamenti L'Art. 871 del Codice Civile: norme edilizie da legge speciale e regolamenti comunali; per località sismiche regole speciali.
- Art. 872 Risarcimento per violazione norme edilizie Risarcimento danni per violazione norme edilizie; riduzione in pristino solo per violazione norme su distanze (artt. 873 ss.) – Art. 872 c.c.
- Art. 873 Art. 873 Codice Civile — Distanze nelle costruzioni: i tre metri tra fabbricati L'art. 873 c.c. impone almeno tre metri tra costruzioni su fondi vicini non unite o aderenti. I regolamenti locali possono fissare distanze maggiori.
- Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine Il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine pagando metà del valore del muro e del suolo, e deve eseguire opere per non danneggiare.
- Art. 875 Acquisto comunione del muro non sul confine Il vicino può chiedere la comunione del muro a meno di un metro e mezzo dal confine solo per costruirvi contro. L'altro ha quindici giorni per rispondere.
- Art. 876 Indennità per innesto nel muro sul confine Per innestare un capo del proprio muro in un muro sul confine, il vicino non deve renderlo comune (art.874) ma pagare un'indennità per l'innesto.
- Art. 877 Costruzioni in aderenza sul confine Costruire in aderenza sul confine senza comunione del muro, ma senza appoggiare la nuova costruzione. Per muro non sul confine, si paga il valore del suolo.
- Art. 878 Esclusione dei muri di cinta dalle distanze I muri di cinta isolati fino a tre metri non contano per le distanze dell'articolo 873. Se posti sul confine, possono essere resi comuni.
- Art. 879 Edifici esenti da distanze e comunione Gli edifici pubblici e storici sono esenti da comunione forzosa e aderenza. Sulle vie e piazze pubbliche le distanze sono regolate da leggi speciali.
- Art. 880 Muro divisorio: comune fino alla sommità Art. 880: il muro divisorio tra edifici è comune fino alla sommità (o al punto più alto se altezze diverse). Vale anche per cortili, giardini, orti e recinti.
- Art. 881 Proprietà esclusiva del muro divisorio In base all'Art. 881 Codice Civile, il muro divisorio tra fondi si presume di proprietà esclusiva di chi ha il piovente del tetto o elementi sporgenti.
- Art. 882 Riparazioni muro comune: obblighi e rinuncia Art. 882: spese riparazione muro comune a carico comproprietari in proporzione; esonero possibile rinunciando se il muro non sostiene edificio del rinunziante.
- Art. 883 Abbattimento edificio su muro comune Art. 883 c.c.: abbattendo un edificio su muro comune, si può rinunciare alla comunione, ma si devono fare le riparazioni per evitare danni al vicino.
- Art. 884 Appoggio e immissione nel muro comune Disciplina appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune: distanza 5 cm dall'opposta superficie, diritto di accorciare la trave fino a metà muro.
- Art. 885 Alzare il muro di confine: regole e spese Chi alza il muro comune paga tutte le spese di cantiere e manutenzione. Il vicino ha diritto a indennizzi se subisce danni o occupazione di suolo.
- Art. 886 Contributo alla spesa per muro di cinta Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' alla spesa del muro di cinta. Altezza: tre metri salvo regolamenti locali.
- Art. 887 Spese muro tra fondi a dislivello Art. 887: il proprietario del fondo più alto paga l'intero muro fino al proprio livello; la parte superiore è divisa. Il muro sta metà sul terreno di ciascuno.
- Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese muro Il vicino esime dal pagamento cedendo metà terreno. Muro di proprietà del costruttore, ma vicino può renderlo comune (art.874) senza pagare suolo.
- Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi Per pozzi, cisterne, fosse di latrina o concime: almeno due metri dal confine. Per tubi di acqua, gas e simili: almeno un metro. Salvi regolamenti locali.
- Art. 890 Distanze per forni, macchinari e depositi L'Art. 890 impone di rispettare le distanze dei regolamenti (o quelle necessarie per evitare danni) per collocare sostanze nocive, stalle, camini o macchinari.
- Art. 891 Distanze per scavare canali e fossi Scavare un fosso o canale vicino al confine richiede una distanza pari alla sua profondità, dal confine al ciglio della sponda più vicina, salvo norme locali.
- Art. 892 3 metri dal confine per alberi ad alto fusto Art. 892 c.c.: distanze dal confine di tre metri per alberi alto fusto, un metro e mezzo per non alto fusto e mezzo metro per siepi, viti e arbusti.
- Art. 893 Distanze alberi vicini a boschi e canali Per alberi vicino a boschi, strade o canali privati prevalgono regolamenti ed usi locali. In mancanza, valgono le distanze dell'articolo precedente.
- Art. 894 Diritto di chiedere l'estirpazione di alberi Il vicino può pretendere l'estirpazione di alberi e siepi piantati o nati a una distanza dal confine inferiore a quella stabilita dalla legge.
- Art. 895 Sostituzione alberi a distanza non legale Se un albero a distanza non legale muore o viene abbattuto, non può essere sostituito senza rispettare le distanze, tranne se fa parte di un filare.
- Art. 896 Art. 896 Codice Civile - Rami sporgenti e radici del vicino L'art. 896 c.c. dice che i rami protesi vanno fatti tagliare al vicino, le radici puoi tagliarle tu, e di chi sono i frutti caduti.
- Art. 896-bis Distanze minime per gli apiari Apiari: distanza minima dieci metri da strade, cinque metri da confini; eccezioni per dislivelli o ripari di due metri. Un chilometro da impianti saccariferi.
- Art. 897 Presunzione di comunione dei fossi L'art. 897 Codice Civile presume comune il fosso tra due fondi, salvo che uno dei proprietari ne usi per scoli o abbia getto di terra/spurgo da almeno tre anni.
- Art. 898 Comunione di siepi Presunzione di comunione della siepe tra fondi: manutenzione a spese comuni, salvo prova contraria. Se un fondo è recintato, la siepe è del proprietario.
- Art. 899 Alberi in siepe comune e sul confine Art. 899: alberi in siepe comune sono comuni. Quelli sul confine si presumono comuni. Il taglio richiede consenso o autorizzazione giudiziaria.
- Art. 900 Distinzione tra luci e vedute L'articolo distingue le aperture sul fondo del vicino in due categorie: luci, per far passare aria e luce, e vedute o prospetti, che permettono l'affaccio.
- Art. 901 Requisiti delle luci per dare aria e luce Le luci devono avere inferriata, grata con maglie non superiori a tre centimetri quadrati e altezza minima di due metri o due metri e mezzo - Art. 901.
- Art. 902 Aperture senza requisiti considerate luci Un'apertura che non è una veduta o prospetto è considerata luce anche se non rispetta l'art. 901; il vicino può chiedere che venga resa conforme.
- Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune L'articolo 903 c.c. regola l'apertura di luci in muri propri o comuni: consenso necessario per muro comune, salvo sopraelevazione non contribuita dal vicino.
- Art. 904 Chiudere le luci del muro di confine Le luci nel muro non impediscono la comunione o la costruzione in aderenza. Chi rende il muro comune può chiuderle solo se vi appoggia un proprio edificio.
- Art. 905 Art. 905 Codice Civile: vedute dirette e balconi, la distanza di un metro e mezzo Art. 905 c.c.: non si aprono vedute dirette, balconi o terrazze sul fondo del vicino a meno di un metro e mezzo. Testo ufficiale e come si misura.
- Art. 906 Distanza per vedute laterali od oblique Per aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino occorre una distanza di settantacinque centimetri dal lato più vicino della finestra o sporto.
- Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute L'Art. 907 del Codice Civile impone una distanza minima di tre metri per le costruzioni dal fondo vicino quando si è acquistato il diritto di vedute dirette.
- Art. 908 Divieto di scarico acque piovane sul vicino L'articolo 908 obbliga a costruire i tetti affinché le acque piovane scolino nel proprio terreno e ne vieta lo scarico nel fondo del vicino.
- Art. 909 Utilizzo delle acque nel fondo Il proprietario del suolo può usare le acque del suo fondo, salvo leggi su acque pubbliche e sotterranee. Dopo l'uso non può deviarle a danno di altri fondi.
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910 Abrogato