Art. 107 Codice Civile

Forma della celebrazione del matrimonio - Art. 107

Il matrimonio si celebra nel giorno stabilito, con due testimoni, leggendo gli artt. 143, 144 e 147 e ricevendo le dichiarazioni degli sposi.

Testo ufficiale Art. 107 Codice Civile — Italia

Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 107 descrive la cerimonia del matrimonio civile. Il giorno stabilito dalle parti, l'ufficiale di stato civile, con due testimoni (anche parenti), legge agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

Poi riceve da ciascuno personalmente, uno dopo l'altro, la dichiarazione che intendono prendersi rispettivamente in marito e in moglie. Subito dopo, l'ufficiale dichiara che sono uniti in matrimonio e redige immediatamente l'atto di matrimonio.

Quando si applica

  • Una coppia sceglie la data del matrimonio e l'ufficiale di stato civile la celebra in comune con due testimoni.
  • Durante la cerimonia, l'ufficiale legge gli articoli 143, 144 e 147.
  • Gli sposi dichiarano personalmente di volersi prendere in marito e moglie.
  • L'atto di matrimonio viene redatto subito dopo la celebrazione.
  • Due parenti possono fungere da testimoni.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità di celebrare il matrimonio per procura (non prevista in questo articolo).
  • La forma del matrimonio religioso con effetti civili (disciplinata da altre norme).
  • La possibilità di porre termini o condizioni al matrimonio (vietata dall'art. 108).
  • I requisiti di età o capacità degli sposi (non menzionati in questo articolo).

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