Celebrazione in un comune diverso: Art. 109
Procedura per matrimonio in comune diverso: richiesta scritta, menzione nell'atto, invio copia autentica per trascrizione il giorno successivo.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un matrimonio non può o non è conveniente celebrarlo nel comune indicato dall'articolo 106 (di solito il comune di residenza di uno dei nubendi), l'ufficiale dello stato civile del comune di partenza, dopo che è trascorso il termine dell'articolo 99, invia una richiesta scritta all'ufficiale del luogo dove la cerimonia si terrà.
La richiesta deve essere menzionata nell'atto di celebrazione e allegata ad esso. Il giorno dopo la celebrazione, l'ufficiale che ha officiato invia una copia autentica dell'atto all'ufficiale che aveva fatto la richiesta, per la trascrizione nei registri del comune di origine.
Quando si applica
- Una coppia residente a Roma vuole sposarsi in una villa a Firenze: l'ufficiale di Roma richiede per iscritto l'ufficiale di Firenze.
- Il comune di residenza della sposa è sprovvisto di sala per cerimonie, quindi il matrimonio viene celebrato nel comune limitrofo.
- Un italiano residente all'estero torna in Italia per sposarsi in un comune diverso da quello di ultima residenza.
- I fidanzati scelgono un comune turistico per la cerimonia, pur non essendo ivi residenti.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il contenuto o la pubblicazione delle pubblicazioni di matrimonio (coperte dall'art. 106).
- Non fissa il termine di attesa prima della celebrazione (è l'art. 99 a stabilirlo).
- Non si applica ai matrimoni celebrati all'estero (normativa diversa).
- Non disciplina l'opposizione al matrimonio o le formalità di rito.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 109 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.