Norme regolatrici della comunione - Art. 1100
L'articolo 1100 stabilisce che per la comunione si applicano le norme successive, salvo che il titolo o la legge disponga diversamente.
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1100 del Codice Civile è la norma di apertura sulla comunione dei diritti reali. Dice che quando una proprietà o un altro diritto reale (come un'usufrutto o una servitù) appartiene in comune a più persone, si devono seguire le regole elencate negli articoli successivi, a meno che il titolo (l'atto che ha creato la comunione) o una legge specifica non stabiliscano diversamente.
In pratica, questa disposizione individua il campo di applicazione delle norme sulla comunione: vale per qualsiasi situazione in cui più soggetti siano titolari di un diritto reale sulla stessa cosa, senza che sia necessario un accordo particolare. Se il titolo o la legge prevedono regole speciali, queste prevalgono sulle norme generali della comunione.
Quando si applica
- Due fratelli ereditano una casa e diventano comproprietari.
- Un gruppo di amici acquista insieme un terreno per costruirvi un orto.
- I condomini di un palazzo sono comproprietari delle parti comuni (scale, tetto).
- Due vicini condividono la proprietà di un muro di confine.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce come dividere il bene comune (lo fa l'art. 1111).
- Non disciplina l'uso della cosa comune (trattato dall'art. 1102).
- Non indica le regole per l'amministrazione e le delibere (art. 1105 e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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