Art. 1100 Codice Civile

Norme regolatrici della comunione - Art. 1100

L'articolo 1100 stabilisce che per la comunione si applicano le norme successive, salvo che il titolo o la legge disponga diversamente.

Testo ufficiale Art. 1100 Codice Civile — Italia

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1100 del Codice Civile è la norma di apertura sulla comunione dei diritti reali. Dice che quando una proprietà o un altro diritto reale (come un'usufrutto o una servitù) appartiene in comune a più persone, si devono seguire le regole elencate negli articoli successivi, a meno che il titolo (l'atto che ha creato la comunione) o una legge specifica non stabiliscano diversamente.

In pratica, questa disposizione individua il campo di applicazione delle norme sulla comunione: vale per qualsiasi situazione in cui più soggetti siano titolari di un diritto reale sulla stessa cosa, senza che sia necessario un accordo particolare. Se il titolo o la legge prevedono regole speciali, queste prevalgono sulle norme generali della comunione.

Quando si applica

  • Due fratelli ereditano una casa e diventano comproprietari.
  • Un gruppo di amici acquista insieme un terreno per costruirvi un orto.
  • I condomini di un palazzo sono comproprietari delle parti comuni (scale, tetto).
  • Due vicini condividono la proprietà di un muro di confine.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce come dividere il bene comune (lo fa l'art. 1111).
  • Non disciplina l'uso della cosa comune (trattato dall'art. 1102).
  • Non indica le regole per l'amministrazione e le delibere (art. 1105 e seguenti).

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