Presunzione di uguaglianza delle quote Art. 1101
In una comunione le quote dei contitolari si presumono uguali. La ripartizione dei guadagni e delle spese avviene proporzionalmente alle quote di ciascuno.
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più persone sono contitolari di un bene in comunione, la legge stabilisce che le rispettive quote si considerano eguali, a meno che un titolo o una norma disponga diversamente.
La misura della quota determina direttamente sia i vantaggi sia i pesi. I partecipanti partecipano ai guadagni e ai frutti prodotti dalla cosa, così come alle spese di gestione e conservazione, in misura proporzionale alla propria quota.
Se le quote sono diverse per accordo o per titolo d'acquisto, i diritti sui proventi e l'obbligo di contribuire alle spese si commisurano esattamente a tali differenti proporzioni.
Quando si applica
- Alcuni eredi subentrano nella proprietà di un appartamento e devono dividere i costi straordinari di rifacimento della facciata.
- I comproprietari di un terreno agricolo percepiscono il canone derivante dalla locazione del fondo a terzi.
- I titolari in comunione di una barca ripartiscono le spese ordinarie di manutenzione e le tasse sulla proprietà.
- I proprietari di un immobile commerciale diviso in quote disuguali incassano l'affitto secondo la rispettiva percentuale.
Cosa questo articolo non dice
- La regolamentazione dell'uso diretto della cosa comune da parte dei singoli comproprietari.
- Le modalità di decisione e l'amministrazione ordinaria o straordinaria dei beni in comunione.
- La facoltà del singolo partecipante di cedere a terzi il proprio diritto o di chiedere lo scioglimento della comunione.
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