Art. 115 Codice Civile

Matrimonio del cittadino all'estero - Art. 115

Il cittadino italiano che sposa all'estero con forme locali resta soggetto alla prima sezione del capo. Comma abrogato dal D.P.R. 396/2000.

Testo ufficiale Art. 115 Codice Civile — Italia

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che un cittadino italiano, anche quando si sposa all'estero seguendo le formalità previste dalla legge locale, rimane vincolato alle disposizioni della prima sezione del capo in cui si trova l'articolo stesso. Questo significa che i requisiti sostanziali del matrimonio (come età, capacità, impedimenti) restano quelli previsti dal diritto italiano, mentre la forma della cerimonia è regolata dalla legge del Paese straniero.

Un comma dell'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Il testo abrogato non è più in vigore, ma la parte principale dell'articolo rimane valida.

Quando si applica

  • Un cittadino italiano celebra un matrimonio civile in Giappone secondo le forme locali; l'articolo assicura che restino applicabili le norme italiane sui requisiti di validità.
  • Un cittadino italiano contrae matrimonio religioso in Brasile, riconosciuto dallo Stato brasiliano; la legge italiana continua a disciplinare gli impedimenti e il consenso.
  • Un cittadino italiano residente in Germania sposa una cittadina tedesca presso l'ufficio del registro tedesco; l'articolo specifica che le norme italiane del primo capo si applicano comunque.
  • Un cittadino italiano sposa all'estero un cittadino di un Paese terzo; la validità del matrimonio per la parte italiana è regolata dalle disposizioni italiane.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il matrimonio di uno straniero in Italia, che è regolato dall'art. 116.
  • Non fornisce un elenco delle formalità da seguire all'estero; queste sono lasciate alla legge locale.
  • Non stabilisce le conseguenze della violazione delle norme italiane (ad esempio nullità o annullabilità); l'articolo si limita a dichiarare l'applicabilità delle disposizioni.
  • Non riguarda il riconoscimento in Italia di matrimoni celebrati all'estero da cittadini stranieri.

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