Requisiti per matrimonio dello straniero: Art. 116
Lo straniero che si sposa in Italia deve presentare il nulla osta. Si applicano gli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Art. 116.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. 198 Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice. -------------- AGGIORNAMENTO (198) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' articolo 116, primo comma, del codice civile , come modificato dall' art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per contrarre matrimonio in Italia, lo straniero deve consegnare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente del proprio Paese d'origine. Da questo documento, denominato nulla osta, deve risultare che non vi sono ostacoli al matrimonio secondo la legge personale dello straniero. Chi ha domicilio o residenza nel territorio italiano deve inoltre procedere alle pubblicazioni matrimoniali.
Lo straniero è soggetto anche agli impedimenti stabiliti dalla legge italiana indicati negli articoli 85, 86, 87 (limitatamente ai numeri 1, 2 e 4), 88 e 89. Tali norme riguardano l'interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, specifici vincoli di parentela o affinità e il divieto temporaneo di nuove nozze.
Il testo originario dell'articolo richiedeva anche un documento attestante la regolarità del soggiorno. La Corte Costituzionale, con la sentenza 245 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale requisito.
Quando si applica
- Un cittadino straniero intende sposarsi in Italia e richiede il nulla osta alle autorità competenti del proprio Paese d'origine
- Un cittadino straniero residente in Italia richiede la pubblicazione delle nozze presso l'ufficiale dello stato civile del proprio comune
- L'ufficiale dello stato civile verifica che non sussistano gli impedimenti previsti dall'articolo 87 numeri 1, 2 e 4 nei confronti dello straniero
Cosa questo articolo non dice
- Il matrimonio celebrato all'estero da un cittadino italiano, regolato dall'articolo 115
- L'impugnazione del matrimonio celebrato in violazione dei requisiti di legge, disciplinata dall'articolo 117
- Le controversie e le azioni in materia di possesso e usucapione, previste negli articoli dal 1153 al 1170
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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