Matrimonio della Famiglia Reale: Art. 114
Per i matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale, l'ufficiale di stato civile è il presidente del Senato. È ammessa la celebrazione per procura.
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce regole speciali per le nozze del Re Imperatore e dei membri della Famiglia Reale. In questi casi, le funzioni di ufficiale dello stato civile non sono svolte dal sindaco o da un suo delegato, ma direttamente dal presidente del Senato.
La disposizione attribuisce al Re Imperatore la decisione sul luogo in cui celebrare il matrimonio e consente di svolgere la celebrazione per procura. Quando le nozze avvengono tramite un procuratore, l'articolo stabilisce espressamente la non applicazione delle norme generali dell'art. 111.
Quando si applica
- Designazione del presidente del Senato come ufficiale dello stato civile per le nozze di un membro della Famiglia Reale
- Determinazione del luogo di celebrazione del matrimonio da parte del Re Imperatore
- Celebrazione del matrimonio di un componente della Famiglia Reale tramite procura
Cosa questo articolo non dice
- Matrimonio per procura per i cittadini che non appartengono alla Famiglia Reale, regolato dall'art. 111
- Matrimoni celebrati all'estero da cittadini italiani, disciplinati dall'art. 115
- Validità delle nozze celebrate davanti a un apparente ufficiale dello stato civile, prevista dall'art. 113
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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