Pagamento rateale delle indennità - Art. 1151
Il giudice può disporre il pagamento rateale delle indennità per riparazioni, miglioramenti e addizioni (art. 1150) e ordinare garanzie.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1151 permette al giudice di autorizzare il pagamento a rate delle indennità dovute al possessore per riparazioni, miglioramenti e addizioni (articolo 1150).
Se il giudice decide per la rateizzazione, può anche imporre delle garanzie, come una fideiussione o un'ipoteca, per assicurarsi che le rate vengano pagate.
Questa possibilità riguarda solo il metodo di pagamento, non l'importo o il diritto all'indennità stessa.
Quando si applica
- Un possessore di buona fede che ha costruito un muro di cinta su un terreno altrui chiede l'indennità per le addizioni e il giudice concede il pagamento in tre rate annuali con garanzia ipotecaria.
- Un possessore che ha piantato alberi da frutto su un fondo di proprietà altrui e chiede il rimborso per i miglioramenti, ottenendo la rateizzazione con fideiussione bancaria.
- Un possessore di buona fede che ha riparato il tetto di una casa di cui è possessore, ma non proprietario, e il giudice ordina il pagamento rateale delle spese di riparazione.
- Un possessore di mala fede che ha eseguito riparazioni necessarie su un immobile e chiede l'indennità, e il giudice dispone il pagamento a rate con garanzia reale.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce se l'indennità sia dovuta: il diritto all'indennità è regolato dall'articolo 1150.
- Non copre il diritto di ritenzione del possessore: quello è disciplinato dall'articolo 1152.
- Non determina l'importo dell'indennità: l'importo è calcolato secondo i criteri dell'articolo 1150.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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