Art. 1150 Codice Civile

Riparazioni, miglioramenti e addizioni - Art. 1150

Rimborso riparazioni straordinarie e indennità miglioramenti (buonafede: aumento valore; malafede: minore spesa/aumento). Addizioni ex art. 936.

Testo ufficiale Art. 1150 Codice Civile — Italia

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede, se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il possessore, anche in mala fede, ha diritto al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie. Per i miglioramenti spetta un'indennità, ma solo se sussistono al momento della restituzione. Se il possessore è di buona fede, l'indennità è pari all'aumento di valore della cosa; se è di mala fede, si calcola la somma minore tra la spesa sostenuta e l'aumento. Per le riparazioni ordinarie, il rimborso spetta solo se il possessore deve restituire i frutti, e limitatamente al periodo per il quale la restituzione è dovuta. Le addizioni (costruzioni, piantagioni, ecc.) sono regolate dall'art. 936: se costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, si deve un'indennità pari all'aumento di valore.

Quando si applica

  • Un affittuario che ha sostituito il tetto dell'immobile e poi deve restituirlo al proprietario, chiede il rimborso delle spese straordinarie.
  • Un possessore di buona fede di un fondo agricolo ha realizzato un sistema di irrigazione che ne aumenta il valore; alla restituzione chiede l'indennità per il miglioramento.
  • Un possessore in mala fede ha costruito un muro di cinta (addizione) che migliora il fondo; il proprietario deve corrispondere l'indennità minore tra costo e aumento di valore.
  • Un coltivatore che ha raccolto i frutti del terreno e deve restituirli al proprietario, chiede il rimborso delle spese ordinarie sostenute per la manutenzione durante il periodo di possesso.
  • Un inquilino ha installato un impianto di riscaldamento fisso (addizione) in un appartamento di cui poi perde il possesso; si applica la disciplina dell'art. 936.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il diritto di ritenzione del possessore (trattenere la cosa fino al pagamento), che è invece regolato dall'art. 1152.
  • Non copre il risarcimento per danni causati alla cosa dal possessore (si applicano le norme generali sulla responsabilità).
  • Non riguarda le spese volontarie o non necessarie (ad esempio abbellimenti non migliorativi) – per queste il possessore non ha diritto a rimborso.
  • Non sostituisce le norme sulle addizioni (art. 936) che prevalgono per determinare la proprietà e l'indennità quando l'addizione non costituisce miglioramento.

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