Riparazioni, miglioramenti e addizioni - Art. 1150
Rimborso riparazioni straordinarie e indennità miglioramenti (buonafede: aumento valore; malafede: minore spesa/aumento). Addizioni ex art. 936.
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede, se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il possessore, anche in mala fede, ha diritto al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie. Per i miglioramenti spetta un'indennità, ma solo se sussistono al momento della restituzione. Se il possessore è di buona fede, l'indennità è pari all'aumento di valore della cosa; se è di mala fede, si calcola la somma minore tra la spesa sostenuta e l'aumento. Per le riparazioni ordinarie, il rimborso spetta solo se il possessore deve restituire i frutti, e limitatamente al periodo per il quale la restituzione è dovuta. Le addizioni (costruzioni, piantagioni, ecc.) sono regolate dall'art. 936: se costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, si deve un'indennità pari all'aumento di valore.
Quando si applica
- Un affittuario che ha sostituito il tetto dell'immobile e poi deve restituirlo al proprietario, chiede il rimborso delle spese straordinarie.
- Un possessore di buona fede di un fondo agricolo ha realizzato un sistema di irrigazione che ne aumenta il valore; alla restituzione chiede l'indennità per il miglioramento.
- Un possessore in mala fede ha costruito un muro di cinta (addizione) che migliora il fondo; il proprietario deve corrispondere l'indennità minore tra costo e aumento di valore.
- Un coltivatore che ha raccolto i frutti del terreno e deve restituirli al proprietario, chiede il rimborso delle spese ordinarie sostenute per la manutenzione durante il periodo di possesso.
- Un inquilino ha installato un impianto di riscaldamento fisso (addizione) in un appartamento di cui poi perde il possesso; si applica la disciplina dell'art. 936.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il diritto di ritenzione del possessore (trattenere la cosa fino al pagamento), che è invece regolato dall'art. 1152.
- Non copre il risarcimento per danni causati alla cosa dal possessore (si applicano le norme generali sulla responsabilità).
- Non riguarda le spese volontarie o non necessarie (ad esempio abbellimenti non migliorativi) – per queste il possessore non ha diritto a rimborso.
- Non sostituisce le norme sulle addizioni (art. 936) che prevalgono per determinare la proprietà e l'indennità quando l'addizione non costituisce miglioramento.
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