Denunzia di nuova opera: Art. 1171
Il proprietario o possessore può denunciare all'autorità giudiziaria una nuova opera altrui se teme danno, entro un anno dall'inizio e prima del termine.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma permette a chi è proprietario, titolare di un diritto reale di godimento (come usufrutto o servitù) o semplice possessore di un immobile di rivolgersi al giudice quando una nuova opera avviata da altri – sul proprio fondo o su quello altrui – rischia di danneggiare il bene su cui vanta il diritto o il possesso. La denuncia è ammessa solo se l'opera non è ancora terminata e non è trascorso più di un anno dal suo inizio.
Il giudice, dopo un esame sommario dei fatti, può ordinare la sospensione dei lavori oppure autorizzarli con l'imposizione di cautele. Se vieta la continuazione e in seguito la denuncia risulti infondata, chi ha denunciato dovrà risarcire il danno per la sospensione. Se invece permette i lavori e il denunciante ottiene una sentenza favorevole, chi ha costruito dovrà demolire o ridurre l'opera e risarcire il danno subito dal denunciante.
Quando si applica
- Il vicino sta scavando una cantina e la sua ruspa si avvicina al confine; temi che il terreno sotto le fondamenta della tua casa ceda.
- Un condomino inizia a costruire un muro di cinta che, secondo te, ti toglie la visuale e la luce necessaria per la servitù di veduta.
- Il proprietario del fondo a monte realizza un terrapieno che convoglia l'acqua piovana verso il tuo giardino, minacciando allagamenti.
- Il tuo vicino surroga il tetto con una grondaia che sporge sul tuo cortile e fa colare detriti sulla tua proprietà.
- Un costruttore alza un edificio a pochi metri dal tuo, e temi che il nuovo solaio gravi sulla tua struttura o ostruisca una finestra.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a opere già completate: la denuncia va presentata prima della fine dei lavori.
- Non copre danni già verificatisi: se il danno è già avvenuto, si agisce con l'azione di risarcimento ordinaria o, se si tratta di turbativa del possesso, con le azioni possessorie (Art. 1168 o 1170).
- Non riguarda opere pubbliche dichiarate urgenti o già autorizzate da una concessione edilizia definitiva: in tali casi la tutela va cercata davanti al giudice amministrativo.
- Non è uno strumento per impedire lavori sul proprio fondo se il denunciante è il costruttore stesso: la norma presuppone un'opera intrapresa 'da altri'.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1171 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.