Denunzia di danno temuto - Art. 1172
Art. 1172: chi teme un danno grave e prossimo da edificio, albero o cosa può denunciare all'autorità giudiziaria per ottenere provvedimenti e garanzie.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento (come usufrutto o servitù) o il possessore (chi di fatto gode del bene) può denunciare al giudice un pericolo grave e imminente proveniente da un edificio, un albero o qualsiasi altra cosa che minacci di danneggiare il proprio bene. La denuncia serve a chiedere provvedimenti per evitare il danno, non per ottenere un risarcimento.
Il giudice, valutate le circostanze, può ordinare misure urgenti per rimuovere il pericolo, come la messa in sicurezza o la demolizione. Può anche imporre una garanzia (cauzione) a carico del denunciante o del denunciato per coprire eventuali danni futuri.
Questa disposizione non riguarda danni già accaduti, ma solo la prevenzione di un danno temuto. Per danni già subiti si usano altre azioni (ad esempio risarcimento o reintegrazione).
Quando si applica
- Il muro di cinta del vicino è inclinato e rischia di cadere sulla tua casa.
- Un albero secco nel giardino del vicino potrebbe crollare sul tuo tetto durante una tempesta.
- Il lastrico solare del condominio soprastante presenta crepe che fanno temere infiltrazioni o crollo.
- Un ponteggio edile mal fissato minaccia di cadere sulla tua proprietà.
- Una costruzione abusiva vicina vibra e potrebbe cedere.
Cosa questo articolo non dice
- Danni già verificatisi (ad esempio un tetto già crollato) – si agisce con risarcimento o reintegrazione (art. 1168).
- Semplici molestie o turbative del possesso senza pericolo materiale – rientrano nell'azione di manutenzione (art. 1170).
- Pericoli futuri ma non imminenti o non gravi – la denuncia richiede pericolo 'prossimo' e 'grave'.
- Controversie tra condomini su questioni non pericolose (ad esempio rumori) – non coperte.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1172 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.