Art. 1187 Codice Civile

Calcolo della scadenza dell'obbligazione: Art. 1187

L'Art. 1187 regola il calcolo delle scadenze richiamando l'art. 2963: la proroga per i giorni festivi cede di fronte a usi diversi o patti tra le parti.

Testo ufficiale Art. 1187 Codice Civile — Italia

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce le regole per calcolare il giorno esatto entro cui un debitore deve adempiere la propria prestazione. Il calcolo non avviene in modo autonomo, ma rinvia direttamente ai criteri generali previsti dall'art. 2963 per la prescrizione dei diritti.

Se il termine stabilito per il pagamento o la consegna scade in un giorno festivo, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, questo rinvio non si applica se esistono usi commerciali contrari nel settore di riferimento oppure se le parti hanno concordato una regola diversa nel contratto.

L'accordo tra creditore e debitore prevale sempre sulla regola generale. Se il contratto prevede espressamente che un pagamento vada effettuato anche se il giorno finale cade di domenica, la scadenza rimane fissa e non si proroga.

Quando si applica

  • Il pagamento della rata del contratto cade di domenica e il debitore effettua il bonifico il lunedì mattina.
  • La consegna della merce scade il giorno di Pasquetta e il fornitore esegue il recapito il giorno lavorativo successivo.
  • Un contratto stabilisce espressamente che la scadenza di un pagamento non slitta anche se cade in un giorno festivo.

Cosa questo articolo non dice

  • La determinazione del momento in cui il credito diventa esigibile in mancanza di un termine concordato.
  • La decadenza dal beneficio del termine nei confronti del debitore divenuto insolvente.
  • La disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1187 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile