Impugnazione del matrimonio dell'interdetto: Art. 119
Art. 119 Codice Civile: annullamento del matrimonio dell'interdetto. L'azione è preclusa se vi è coabitazione per un anno dopo la revoca.
Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina l'impugnazione del matrimonio contratto da chi è stato interdetto per infermità di mente. Le nozze possono essere contestate se la sentenza di interdizione era già passata in giudicato al momento della celebrazione, oppure se l'interdizione è stata pronunciata dopo ma l'infermità mentale esisteva già al tempo del matrimonio.
La legittimazione a proporre l'azione spetta al tutore dell'interdetto, al pubblico ministero e a tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo. Una volta revocata l'interdizione, la facoltà di impugnare il matrimonio spetta anche alla persona precedentemente interdetta.
L'azione di impugnazione non può più essere proposta se, a seguito della revoca dell'interdizione, vi è stata coabitazione tra i coniugi per la durata di un anno.
Quando si applica
- Un familiare propone l'impugnazione delle nozze dello zio interdetto, celebrate quando la sentenza di interdizione era già passata in giudicato.
- Il tutore contesta il matrimonio del proprio assistito, celebrato prima della sentenza di interdizione ma quando l'infermità mentale era già presente.
- Una persona, dopo aver ottenuto la revoca della propria interdizione, impugna personalmente il matrimonio contratto durante il periodo di incapacità.
Cosa questo articolo non dice
- L'impugnazione del matrimonio per incapacità naturale temporanea al momento delle nozze senza una sentenza di interdizione.
- L'annullamento del matrimonio celebrato da una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.
- L'impugnazione del matrimonio per vizi del consenso come l'errore o la violenza.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 119 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.