Art. 120 Codice Civile

Impugnare il matrimonio per incapacità - Art. 120

Un coniuge può impugnare il matrimonio se al momento della celebrazione era incapace di intendere o di volere. L'azione decade dopo un anno di coabitazione.

Testo ufficiale Art. 120 Codice Civile — Italia

Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma consente al coniuge che si trovava in uno stato di incapacità naturale al momento delle nozze di contestare la validità del matrimonio. L'incapacità di intendere o di volere riguarda la concreta impossibilità di comprendere il significato del gesto o di decidere consapevolmente, anche se causata da una condizione del tutto temporanea.

La facoltà di impugnare l'atto spetta esclusivamente al coniuge che ha subito l'incapacità, il quale deve dimostrare il proprio stato mentale al momento esatto della celebrazione. Non è necessario che la persona sia stata preventivamente interdetta da un giudice.

L'azione legale incontra un limite temporale rigido: non può più essere proposta se vi è stata coabitazione tra i coniugi per un anno a partire dal momento in cui il coniuge ha recuperato la piena pienezza delle sue facoltà mentali.

Quando si applica

  • Nozze celebrate mentre uno dei coniugi si trovava in uno stato di grave alterazione mentale transitoria causata dall'assunzione involontaria di farmaci.
  • Matrimonio contratto da una persona affetta da un quadro confusionale acuto non ancora accertato da un provvedimento di interdizione.
  • Impugnazione promossa dal coniuge che ha riacquistato la lucidità e non ha ancora coabitato per un anno con l'altro coniuge.

Cosa questo articolo non dice

  • Matrimonio contratto da chi era già stato formalmente interdetto per infermità di mente, fattispecie regolata dall'articolo 119.
  • Impugnazione del matrimonio avviata da parenti o da terzi invece che dal coniuge direttamente colpito dall'incapacità.
  • Contestazione avanzata dopo che i coniugi hanno coabitato per un anno dal momento del recupero della capacità mentale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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