Art. 117 Codice Civile

Impugnazione del matrimonio vietato: Art. 117

L'articolo 117 stabilisce chi puo impugnare il matrimonio celebrato in violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88, indicando i termini e i limiti di legge.

Testo ufficiale Art. 117 Codice Civile — Italia

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 117 individua i soggetti legittimati a contestare la validita del matrimonio celebrato senza rispettare i divieti previsti dagli articoli 86, 87 e 88. In queste ipotesi, l'impugnazione puo essere proposta dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia un interesse legittimo e attuale. La medesima disciplina sull'impugnazione si applica anche ai casi di nullita stabiliti dall'articolo 68.

Quando il matrimonio viene celebrato da un minore in violazione dell'articolo 84, l'azione spetta ai coniugi, a ciascun genitore e al pubblico ministero. Il minore puo agire personalmente entro un anno dal raggiungimento della maggiore eta. La domanda proposta dai genitori o dal pubblico ministero deve essere respinta se il minore ha raggiunto la maggiore eta oppure se vi e stato concepimento o procreazione, e in ogni caso sia accertata la volonta del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

La norma fissa inoltre specifiche preclusioni e termini: le nozze contratte dal coniuge dell'assente non si possono impugnare finche dura l'assenza. Inoltre, nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, l'impugnazione non puo piu essere proposta trascorso un anno dalla celebrazione.

Quando si applica

  • Un genitore impugna il matrimonio contratto dal figlio minorenne senza la prescritta autorizzazione previsti dall'articolo 84.
  • Il pubblico ministero agisce per far annullare le nozze celebrate da una persona gia legata da un precedente matrimonio valido ai sensi dell'articolo 86.
  • I parenti di uno dei coniugi contestano le nozze celebrate tra soggetti legati da un vincolo di parentela non autorizzato previsto dall'articolo 87.

Cosa questo articolo non dice

  • Le cause e le procedure per la separazione personale o il divorzio della coppia.
  • La regolamentazione delle nozze celebrate all'estero dallo straniero, disciplinata dall'articolo 116.
  • Le decisioni sull'affidamento dei figli e la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

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