Pagamento al creditore incapace – Art. 1190
Pagamento a creditore incapace: il debitore non è liberato se non prova che il pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Art. 1190 c.c.
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se paghi un debito a una persona che per legge non può ricevere il pagamento (perché minorenne, interdetta o inabile), quel pagamento non ti libera dall'obbligo. Per essere considerato estinto, devi dimostrare che i soldi o la prestazione hanno effettivamente giovato al creditore incapace, ad esempio perché sono stati usati per il suo mantenimento.
La legge mette la prova a carico tuo: sei tu che devi provare il vantaggio, non il creditore o il suo rappresentante. Se non ci riesci, il debito resta in piedi e potresti essere costretto a pagare di nuovo, salvo poi rivalerti sull'incapace se possibile.
Questa regola protegge i soggetti deboli, ma non si applica se il pagamento è fatto al rappresentante legale dell'incapace (genitore, tutore, curatore), perché in quel caso il destinatario è capace di ricevere.
Quando si applica
- Hai pagato un debito a un sedicenne senza il consenso del genitore, e ora il genitore chiede il pagamento al posto del figlio.
- Hai versato l'affitto direttamente al conduttore che era stato interdetto per infermità mentale, e il suo tutore nega il pagamento.
- Hai dato dei soldi a un anziano con demenza senile per comprargli la spesa, ma non hai ricevuto quietanza; i suoi eredi pretendono il debito.
- Hai effettuato un bonifico a un creditore in coma, senza che il denaro sia stato usato per le sue cure.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui l'incapace sia il debitore che paga (quello è regolato dall'art. 1191).
- Non si applica se il creditore è solo temporaneamente impedito (es. in viaggio) – allora vale l'art. 1188 sul destinatario del pagamento.
- Non riguarda il pagamento fatto a un creditore apparente (art. 1189), anche se apparentemente capace.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1190 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.