A chi va effettuato il pagamento: Art. 1188
Il pagamento va fatto al creditore o suo rappresentante, o a persona autorizzata. Se fatto a non legittimato, libera il debitore solo se ratifica o approfitta.
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il debitore deve pagare al creditore o a chi lo rappresenta. Può anche pagare a una persona indicata dal creditore, o autorizzata dalla legge o dal giudice. Se paga a qualcuno che non ha diritto di ricevere, il pagamento è valido solo se il creditore lo ratifica o se ne trae vantaggio.
La ratifica può essere esplicita o implicita, ad esempio se il creditore accetta il denaro o lo utilizza. Questa norma definisce solo a chi va fatto il pagamento, non il luogo o il tempo dell'adempimento.
Quando si applica
- Un inquilino paga l'affitto all'amministratore del condominio, autorizzato dal proprietario: il pagamento è valido.
- Un cliente paga un debito a un dipendente del negozio che non è autorizzato a ricevere pagamenti: il pagamento è valido solo se il negozio ratifica.
- Un debitore paga a un estraneo che si presenta come rappresentante del creditore, ma senza mandato: il debitore non è liberato a meno che il creditore non ratifichi.
- Un condomino paga le spese all'amministratore, che è autorizzato dalla legge: il pagamento è valido.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il luogo del pagamento, trattato dall'art. 1182.
- Non riguarda il tempo del pagamento, trattato dall'art. 1183.
- Non si applica al pagamento eseguito da un terzo, disciplinato dall'art. 1180.
- Non copre il pagamento al creditore incapace, regolato dall'art. 1190.
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