Art. 1192 Codice Civile

Pagamento con cose altrui - Art. 1192

Il debitore non può impugnare il pagamento con cose altrui, salvo offra prestazione con cose proprie. Il creditore in buona fede può impugnarlo.

Testo ufficiale Art. 1192 Codice Civile — Italia

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il debitore che paga con cose di cui non poteva disporre (ad esempio, beni di proprietà altrui) non può in seguito contestare la validità del pagamento per questo motivo, a meno che non offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede, cioè senza sapere che le cose non appartenevano al debitore, può invece impugnare il pagamento. In tal caso, ha anche diritto al risarcimento del danno.

La norma distingue tra la posizione del debitore, che non può impugnare, e quella del creditore in buona fede, che può. Il creditore in mala fede non ha questa facoltà.

Quando si applica

  • Un debitore paga con un'automobile presa in prestito dal vicino senza il suo consenso.
  • Un debitore utilizza denaro proveniente da un conto bancario di un familiare per saldare un debito.
  • Un creditore riceve un pagamento in beni che, senza saperlo, erano stati rubati dal debitore.
  • Il debitore, dopo aver pagato con un oggetto altrui, si accorge dell'errore e offre di pagare con denaro proprio.
  • Un creditore in buona fede accetta un quadro di proprietà altrui come pagamento e poi decide di impugnare l'atto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il caso in cui il debitore paghi con cose proprie ma di valore inferiore al dovuto (disciplinato dall'art. 1181 sull'adempimento parziale).
  • Non copre il pagamento eseguito da un incapace (art. 1191).
  • Non copre la possibilità di sostituire la prestazione con un'altra diversa (art. 1197 - prestazione in luogo dell'adempimento).
  • Non copre la surrogazione del creditore o del debitore (artt. 1201-1202).

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