Art. 1189 Codice Civile

Pagamento al creditore apparente - Art. 1189

Pagamento al creditore apparente: il debitore è liberato se prova buona fede; chi riceve deve restituire al vero creditore secondo le regole dell'indebito.

Testo ufficiale Art. 1189 Codice Civile — Italia

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando un debitore paga una somma o esegue una prestazione a una persona che sembra essere il creditore, sulla base di fatti chiari e inequivocabili (circostanze univoche). Il debitore è liberato dall'obbligazione solo se dimostra di aver agito in buona fede, cioè di non sapere che il vero creditore era un altro.

Chi riceve il pagamento, invece, non può trattenere quanto ottenuto. È obbligato a restituirlo al vero creditore, seguendo le regole previste per la ripetizione dell'indebito (articoli 2033 e seguenti). La norma tutela il debitore che ha pagato in buona fede, ma non protegge chi ha ricevuto indebitamente.

Quando si applica

  • Tizio paga un debito a Caio che si presenta con una procura falsa ma apparentemente valida.
  • Un condomino paga le spese condominiali all'amministratore uscente, ancora in carica nelle apparenze.
  • Il debitore paga il canone di locazione a un presunto proprietario che mostra un contratto di acquisto registrato, poi annullato.
  • Un cliente paga una fattura a un dipendente dell'azienda che di solito incassa i pagamenti, ma che in realtà non era autorizzato.
  • Un erede paga i debiti ereditari a un creditore apparente indicato in un falso testamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i pagamenti fatti a un creditore che ha perso la capacità di ricevere (es. per interdizione): quella situazione è disciplinata dall'art. 1190.
  • Non si applica se il debitore paga consapevolmente a una persona diversa dal vero creditore, senza circostanze univoche: in tal caso il debitore non è liberato.
  • Non copre il caso in cui il debitore paga al creditore vero ma in modo incompleto o parziale, che è regolato dall'art. 1181.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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