Annullamento matrimonio per violenza o errore - Art. 122
L'articolo 122 del Codice Civile disciplina l'impugnazione del matrimonio per violenza, timore o errore. L'azione decade con un anno di coabitazione.
Violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che un coniuge può impugnare il matrimonio se il proprio consenso è stato estorto con la violenza o è stato determinato da un timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne. Il matrimonio è altresì impugnabile se il consenso è stato dato per errore sull'identità dell'altro coniuge o per un errore essenziale sulle sue qualità personali.
L'errore sulle qualità personali è considerato essenziale solo se si accerta che il coniuge non avrebbe sposato l'altro se ne fosse stato a conoscenza, e purché riguardi specifiche situazioni: malattie fisiche o psichiche o deviazioni sessuali tali da impedire la vita coniugale; condanne per delitto non colposo a pena non inferiore a cinque anni di reclusione; dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; condanne per reati legati alla prostituzione a pena non inferiore a due anni; oppure uno stato di gravidanza causato da terzi (se la gravidanza è stata portata a termine e vi è stato disconoscimento).
L'azione di annullamento non può più essere proposta se i coniugi hanno coabitato per un anno dopo che è cessata la violenza o il timore oppure dopo che è stato scoperto l'errore.
Quando si applica
- Un coniuge viene costretto a sposarsi sotto la minaccia di gravi ritorsioni e violenze morali esercitate dai familiari dell'altro.
- Un coniuge scopre dopo le nozze che l'altro ha subito una condanna irrevocabile alla reclusione non inferiore a cinque anni per un delitto non colposo, tenuta nascosta prima del matrimonio.
- La moglie è incinta al momento del matrimonio di un figlio concepito con un'altra persona, a condizione che vi sia stato il disconoscimento del figlio.
- Un coniuge scopre dopo il matrimonio che l'altro è affetto da una grave malattia fisica o psichica, oppure da un'anomalia sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Cosa questo articolo non dice
- Scoprire dopo le nozze che il coniuge ha gravi problemi economici o debiti nascosti (non rientra tra le qualità personali essenziali previste dalla norma).
- Matrimonio celebrato al solo scopo di far ottenere il permesso di soggiorno o per motivi patrimoniali concordati da entrambi (disciplinato dall'articolo 123 sulla simulazione).
- La semplice scoperta dell'incompatibilità di carattere o la fine dell'amore dopo la celebrazione (richiedono le ordinarie procedure di separazione e divorzio).
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