Art. 123 Codice Civile

Impugnazione del matrimonio simulato - Art. 123

Il matrimonio può essere impugnato per simulazione entro un anno dalla celebrazione, ma non se i coniugi hanno convissuto come tali dopo la celebrazione.

Testo ufficiale Art. 123 Codice Civile — Italia

Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina il cosiddetto 'matrimonio simulato', cioè quando i coniugi hanno concordato fin dall'inizio di non rispettare i doveri e i diritti del matrimonio. In questo caso, ciascun coniuge può chiedere l'annullamento del matrimonio. L'azione deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione. Tuttavia, se dopo il matrimonio i coniugi hanno comunque convissuto come marito e moglie, l'azione non è più possibile.

Quando si applica

  • Mario e Luisa si sposano solo per permettere a Luisa di ottenere un visto, con l'accordo di non vivere insieme. Dopo un mese, Mario chiede l'annullamento per simulazione.
  • Giovanni e Anna si sposano per ragioni di eredità, ma dopo la cerimonia iniziano a vivere come coppia. Un anno dopo, Giovanni scopre l'accordo originario ma non può impugnare perché hanno convissuto.
  • Due amici si sposano per scherzo, con l'intesa di non avere obblighi coniugali. Subito dopo la celebrazione si separano. Uno di loro può impugnare entro un anno.
  • Un coniuge sposa l'altro per denaro, ma poi si pente e vuole annullare. L'azione è possibile solo se entro un anno e senza convivenza successiva.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'annullamento per vizi del consenso (violenza o errore), che è regolato dall'art. 122.
  • Non copre l'impugnazione da parte di terzi (es. genitori) — solo i coniugi possono agire.
  • Non copre la semplice insoddisfazione di un coniuge dopo il matrimonio, se non vi era un previo accordo di non adempiere.
  • Non permette di impugnare il matrimonio se i coniugi hanno convissuto anche solo per breve tempo dopo la celebrazione, anche se l'accordo simulato esisteva.

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