Art. 124 Codice Civile

Impugnazione del matrimonio dell'altro coniuge - Art. 124

Il coniuge può impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altro coniuge se già sposato. La nullità del primo matrimonio è questione pregiudiziale.

Testo ufficiale Art. 124 Codice Civile — Italia

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. 258 ------------- AGGIORNAMENTO (258) La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 124 del Codice Civile dà al coniuge il diritto di impugnare (cioè chiedere la nullità) il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso contratto dall'altro coniuge, se quest'ultimo era già vincolato da un precedente matrimonio.

Se chi è chiamato in giudizio oppone che il primo matrimonio è nullo, il giudice deve decidere prima su quella questione, prima di esaminare l'impugnazione del secondo matrimonio o unione civile.

La norma è stata estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con effetto dal 5 giugno 2016.

Quando si applica

  • Mario scopre che sua moglie Luisa ha sposato un'altra persona mentre era ancora legalmente sposata con lui; Mario può impugnare quel secondo matrimonio.
  • Giovanni, unito civilmente con Paolo, viene a sapere che Paolo aveva già contratto un precedente matrimonio non sciolto; Giovanni può impugnare l'unione civile.
  • Durante il giudizio di impugnazione, il convenuto sostiene che il suo primo matrimonio era nullo; il tribunale deve prima decidere se quel primo matrimonio era effettivamente nullo.
  • Una persona si oppone all'impugnazione del secondo matrimonio affermando che il primo matrimonio era invalido; il giudice sospende la causa principale e decide sulla nullità del primo.
  • Dopo la sentenza che dichiara nullo il primo matrimonio, il coniuge che ha impugnato il secondo matrimonio può ancora proseguire l'impugnazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il diritto di un coniuge di impugnare il proprio matrimonio (per simulazione, vizi del consenso, ecc.): queste ipotesi sono regolate dall'articolo 123 e da altre norme.
  • Non disciplina la separazione personale o il divorzio, che sono istituti autonomi.
  • Non prevede conseguenze patrimoniali o risarcitorie per il coniuge che ha subito la bigamia (tali effetti sono regolati da altre disposizioni, ad esempio in materia di danni o di alimenti).
  • Non si applica ai matrimoni contratti prima del 5 giugno 2016 per quanto riguarda le unioni civili: l'estensione alle unioni civili è efficace solo da quella data.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 124 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile