Impugnazione del matrimonio dell'altro coniuge - Art. 124
Il coniuge può impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altro coniuge se già sposato. La nullità del primo matrimonio è questione pregiudiziale.
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. 258 ------------- AGGIORNAMENTO (258) La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 124 del Codice Civile dà al coniuge il diritto di impugnare (cioè chiedere la nullità) il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso contratto dall'altro coniuge, se quest'ultimo era già vincolato da un precedente matrimonio.
Se chi è chiamato in giudizio oppone che il primo matrimonio è nullo, il giudice deve decidere prima su quella questione, prima di esaminare l'impugnazione del secondo matrimonio o unione civile.
La norma è stata estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con effetto dal 5 giugno 2016.
Quando si applica
- Mario scopre che sua moglie Luisa ha sposato un'altra persona mentre era ancora legalmente sposata con lui; Mario può impugnare quel secondo matrimonio.
- Giovanni, unito civilmente con Paolo, viene a sapere che Paolo aveva già contratto un precedente matrimonio non sciolto; Giovanni può impugnare l'unione civile.
- Durante il giudizio di impugnazione, il convenuto sostiene che il suo primo matrimonio era nullo; il tribunale deve prima decidere se quel primo matrimonio era effettivamente nullo.
- Una persona si oppone all'impugnazione del secondo matrimonio affermando che il primo matrimonio era invalido; il giudice sospende la causa principale e decide sulla nullità del primo.
- Dopo la sentenza che dichiara nullo il primo matrimonio, il coniuge che ha impugnato il secondo matrimonio può ancora proseguire l'impugnazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il diritto di un coniuge di impugnare il proprio matrimonio (per simulazione, vizi del consenso, ecc.): queste ipotesi sono regolate dall'articolo 123 e da altre norme.
- Non disciplina la separazione personale o il divorzio, che sono istituti autonomi.
- Non prevede conseguenze patrimoniali o risarcitorie per il coniuge che ha subito la bigamia (tali effetti sono regolati da altre disposizioni, ad esempio in materia di danni o di alimenti).
- Non si applica ai matrimoni contratti prima del 5 giugno 2016 per quanto riguarda le unioni civili: l'estensione alle unioni civili è efficace solo da quella data.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 124 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.