Art. 1231 Codice Civile

Modalità che non importano novazione - Art. 1231

Il rilascio/rinnovazione di un documento, l'apposizione o eliminazione di un termine e altre modifiche accessorie non novano l'obbligazione - Art. 1231 cc.

Testo ufficiale Art. 1231 Codice Civile — Italia

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La novazione è la sostituzione di una nuova obbligazione a quella originaria, che si estingue. Non tutte le modifiche al rapporto obbligatorio però producono questo effetto.

L'articolo 1231 elenca alcune modifiche che non costituiscono novazione: il rilascio o la rinnovazione di un documento, l'aggiunta o la soppressione di un termine e ogni altra modifica accessoria dell'obbligazione. In questi casi l'obbligazione originaria rimane in vita.

Perché si abbia novazione occorre una modificazione sostanziale, non semplicemente formale o accessoria. La norma distingue tra cambiamenti che riguardano le modalità di documentazione o di esecuzione e cambiamenti che alterano l'identità stessa del debito.

Quando si applica

  • Un debitore firma una nuova cambiale per lo stesso debito già esistente: l'obbligazione originaria non si estingue.
  • Il creditore e il debitore concordano di posticipare la data di pagamento di un mese: il termine aggiunto non novazione.
  • Un contratto di mutuo viene redatto in forma scritta, mentre prima era solo verbale: il rilascio del documento non novazione.
  • Il debitore chiede al creditore di cancellare dal contratto la clausola che fissava una scadenza anticipata: eliminazione del termine, non novazione.
  • Un titolo di credito viene rinnovato perché il precedente era deteriorato: la rinnovazione non produce novazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Sostituzione dell'oggetto dell'obbligazione (es. da denaro a consegna di un bene) – questa è novazione oggettiva, regolata dall'art. 1230.
  • Cambiamento del debitore o del creditore – è novazione soggettiva (art. 1235).
  • Remissione totale del debito senza corrispettivo – non è una modifica accessoria, ma remissione (art. 1236).
  • Modifiche che alterano in modo sostanziale l'identità dell'obbligazione – possono integrare novazione, ma non sono coperte dall'art. 1231.

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