Art. 1233 Codice Civile

Garanzie limitate al debitore novante Art. 1233

Se la novazione tra creditore e un condebitore libera tutti, le garanzie reali si possono riservare soltanto sui beni del debitore che stipula la novazione.

Testo ufficiale Art. 1233 Codice Civile — Italia

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La novazione si verifica quando le parti sostituiscono un'obbligazione esistente con una nuova. Se vi sono più debitori tenuti insieme per lo stesso debito e il creditore conclude un accordo novativo con uno solo di essi con effetto liberatorio per tutti gli altri, occorre stabilire la sorte dei diritti di garanzia presi a tutela del credito originario.

In base a questa norma, i privilegi, il pegno e le ipoteche che assistevano il vecchio credito non possono proseguire sui beni dei debitori ormai liberati. La riserva di tali garanzie è ammessa esclusivamente sui beni appartenenti al debitore che partecipa direttamente all'accordo di novazione.

Quando si applica

  • Un creditore e uno dei debitori in solido sostituiscono il vecchio debito liberando gli altri debitori, mantenendo l'ipoteca solo sull'immobile di chi firma il nuovo contratto
  • Tre condebitori solidali vengono liberati tramite novazione stipulata da uno solo, e la banca conserva il pegno esclusivamente sui beni mobili di quest'ultimo
  • Un creditore concorda una nuova obbligazione con un debitore solidale estinguendo la precedente e riserva il privilegio speciale sui soli beni di chi ha novato

Cosa questo articolo non dice

  • L'estinzione automatica delle garanzie nella novazione ordinaria non solidale, disciplinata dall'articolo 1232
  • La sorte delle garanzie prestate dai fideiussori a seguito della novazione, regolata dall'articolo 1239
  • La rinunzia pura e semplice alle garanzie del credito senza novazione dell'obbligazione, prevista dall'articolo 1238

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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