Garanzie limitate al debitore novante Art. 1233
Se la novazione tra creditore e un condebitore libera tutti, le garanzie reali si possono riservare soltanto sui beni del debitore che stipula la novazione.
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La novazione si verifica quando le parti sostituiscono un'obbligazione esistente con una nuova. Se vi sono più debitori tenuti insieme per lo stesso debito e il creditore conclude un accordo novativo con uno solo di essi con effetto liberatorio per tutti gli altri, occorre stabilire la sorte dei diritti di garanzia presi a tutela del credito originario.
In base a questa norma, i privilegi, il pegno e le ipoteche che assistevano il vecchio credito non possono proseguire sui beni dei debitori ormai liberati. La riserva di tali garanzie è ammessa esclusivamente sui beni appartenenti al debitore che partecipa direttamente all'accordo di novazione.
Quando si applica
- Un creditore e uno dei debitori in solido sostituiscono il vecchio debito liberando gli altri debitori, mantenendo l'ipoteca solo sull'immobile di chi firma il nuovo contratto
- Tre condebitori solidali vengono liberati tramite novazione stipulata da uno solo, e la banca conserva il pegno esclusivamente sui beni mobili di quest'ultimo
- Un creditore concorda una nuova obbligazione con un debitore solidale estinguendo la precedente e riserva il privilegio speciale sui soli beni di chi ha novato
Cosa questo articolo non dice
- L'estinzione automatica delle garanzie nella novazione ordinaria non solidale, disciplinata dall'articolo 1232
- La sorte delle garanzie prestate dai fideiussori a seguito della novazione, regolata dall'articolo 1239
- La rinunzia pura e semplice alle garanzie del credito senza novazione dell'obbligazione, prevista dall'articolo 1238
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