Estinzione garanzie in caso di novazione - Art. 1232
Novazione del credito: privilegi, pegno e ipoteche si estinguono automaticamente se non espressamente mantenuti. Art. 1232 c.c.
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un debito viene sostituito da un nuovo debito (novazione oggettiva), le garanzie reali che assistevano il credito originario – cioè i privilegi, il pegno e le ipoteche – si estinguono per legge. Per evitarne la perdita, le parti devono concordare espressamente di mantenerle a favore del nuovo credito.
L'accordo deve essere esplicito: non basta un comportamento tacito o un silenzio. Questa regola vale per qualsiasi tipo di novazione che sostituisca l'obbligazione originaria con una nuova, indipendentemente dalla causa della sostituzione.
La norma non si applica alle garanzie personali (come la fideiussione) né ad altre forme di estinzione delle garanzie diverse dalla novazione.
Quando si applica
- Un imprenditore rinegozia un debito bancario garantito da ipoteca su un immobile, concordando nuove scadenze e condizioni. Se nel contratto di rinegoziazione non si dice espressamente che l'ipoteca resta valida, l'ipoteca si estingue.
- Tizio e Caio sostituiscono un credito con privilegio speciale con un credito nuovo di importo diverso. Senza un accordo espresso, il privilegio decade.
- Una società ha concesso un pegno su merci a garanzia di un finanziamento. Il finanziamento viene novato (es. cambio di tasso d'interesse). Se l'accordo non menziona la volontà di mantenere il pegno, il pegno si estingue.
- Un debitore e un creditore modificano la natura dell'obbligazione (es. da vendita a mutuo). Le garanzie reali originarie si estinguono automaticamente, salvo espresso mantenimento.
Cosa questo articolo non dice
- L'estinzione delle garanzie per pagamento del debito o per rinuncia volontaria (disciplinata dall'art. 1238).
- La sorte della fideiussione in caso di novazione (regolata dall'art. 1239).
- Gli effetti di una novazione invalida (regolati dall'art. 1234).
- La necessità di una forma scritta per l'accordo di mantenimento: il codice richiede solo che sia espresso, non che sia per iscritto.
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