Art. 1230 Codice Civile

Estinzione per novazione oggettiva - Art. 1230

Art. 1230 c.c.: l'obbligazione si estingue sostituendola con nuova obbligazione di oggetto o titolo diverso, con volontà inequivoca.

Testo ufficiale Art. 1230 Codice Civile — Italia

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La novazione oggettiva è un modo di estinzione dell'obbligazione. Quando creditore e debitore si accordano per sostituire l'obbligazione esistente con una nuova, diversa per oggetto (ad esempio, invece di pagare una somma di denaro si consegna un bene) o per titolo (ad esempio, da compravendita a locazione), l'obbligazione originaria si estingue.

È necessario che la volontà di estinguere la vecchia obbligazione risulti in modo chiaro e non equivoco. Non basta una semplice modifica accessoria, come la dilazione del termine o il cambiamento del luogo di adempimento.

Quando si applica

  • Un debitore deve pagare una somma di denaro, ma si accorda con il creditore per consegnare un bene di valore equivalente, estinguendo il debito.
  • Un contratto di compravendita viene sostituito da un contratto di locazione dello stesso bene, con estinzione del prezzo dovuto.
  • Il creditore accetta di ricevere una prestazione di servizi invece del pagamento in denaro, e le parti convengono che la vecchia obbligazione è estinta.
  • Le parti modificano il titolo dell'obbligazione, ad esempio trasformando un mutuo in una donazione, con volontà inequivoca di estinguere il debito originario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la semplice modifica dei termini di pagamento o del luogo di adempimento (art. 1231).
  • Non copre la sostituzione del debitore o del creditore (novazione soggettiva, art. 1235).
  • Non copre la remissione del debito (art. 1236).
  • Non copre l'estinzione per compensazione (art. 1241).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1230 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile