Art. 1242 Codice Civile

Effetti e decorrenza della compensazione: Art. 1242

La compensazione estingue i debiti dal giorno della coesistenza. Il giudice non la rileva d'ufficio e la prescrizione successiva non la impedisce.

Testo ufficiale Art. 1242 Codice Civile — Italia

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando due persone sono reciprocamente debitrici e creditrici l'una dell'altra, la compensazione estingue i rispettivi debiti a partire dal momento esatto in cui sono venuti a coesistere.

L'estinzione non opera in automatico nel processo: la parte interessata deve far valere espressamente la compensazione davanti al giudice, poiché il giudice non può rilevarla d'iniziativa (d'ufficio).

Se uno dei due crediti si prescrive dopo che i debiti sono giunti a coesistenza, la compensazione può comunque essere opposta, a condizione che la prescrizione non fosse già maturata prima di tale momento.

Quando si applica

  • Un proprietario di casa deve restituire il deposito cauzionale al conduttore che ha lasciato morosità nel pagamento dei canoni.
  • Un professionista chiede il pagamento della parcella a un cliente che gli ha venduto un bene rimasto non pagato.
  • Due commercianti si sono forniti merci reciprocamente e uno richiede l'intero saldo senza calcolare la fornitura ricevuta.

Cosa questo articolo non dice

  • Contestazioni sulla liquidità o esigibilità immediata dei crediti reciprocamente opposti, disciplinate dall'articolo 1243.
  • Casi specifici in cui la legge vieta del tutto la compensazione, indicati dall'articolo 1246.
  • Accordi con cui le parti decidono liberamente di compensare crediti privi dei requisiti legali, stabiliti dall'articolo 1252.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1242 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile