Compensazione volontaria - Art. 1252
Art. 1252 Codice Civile: le parti possono concordare la compensazione anche senza i requisiti legali, e stabilirne preventivamente le condizioni.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette a due persone (o imprese) di annullare reciprocamente i propri debiti con un accordo, anche se non ricorrono le condizioni richieste per la compensazione automatica (legale) o giudiziale. Ad esempio, si può compensare un debito non ancora esigibile oppure di diversa natura, purché entrambi siano d'accordo.
L'articolo consente inoltre di stabilire in anticipo, tramite contratto, le condizioni alle quali in futuro i debiti reciproci verranno automaticamente compensati. Questo è utile nei rapporti continuativi tra aziende, dove si vuole evitare di pagare ogni singola fattura.
Quando si applica
- Amici che si devono reciprocamente somme di denaro e decidono di estinguerle con un accordo, anche se uno dei debiti non è ancora scaduto.
- Un'impresa e il suo fornitore stabiliscono in contratto che tutte le fatture future saranno compensate automaticamente alla fine del mese.
- Due vicini si accordano per compensare il debito per un prestito con il debito per un lavoro di giardinaggio, sebbene siano obbligazioni di genere diverso.
- Un locatore e un inquilino concordano di compensare il canone d'affitto con il costo di riparazioni eseguite dall'inquilino, anche senza che siano state rispettate le condizioni della compensazione legale.
Cosa questo articolo non dice
- La compensazione automatica che avviene per legge quando due debiti sono entrambi liquidi, esigibili e omogenei (regolata dall'Art. 1243).
- La compensazione disposta dal giudice su richiesta di una parte (compensazione giudiziale, sempre Art. 1243).
- I casi in cui la compensazione è inopponibile a terzi, come quando il creditore ceduto non può opporre la compensazione al cedente (Art. 1248).
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