Art. 1248 Codice Civile

Inopponibilità compensazione cessionario - Art. 1248

Il debitore che accetta la cessione non può opporre compensazione al cessionario. Se notificata, compensazione preclusa per crediti posteriori.

Testo ufficiale Art. 1248 Codice Civile — Italia

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1248 regola quando il debitore può opporre la compensazione dopo che il creditore ha ceduto il credito a un terzo. La compensazione è l'estinzione di un debito con un controcredito.

Se il debitore accetta la cessione in modo puro e semplice, perde il diritto di opporre al cessionario qualsiasi compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. L'accettazione deve essere senza riserve.

Se invece la cessione non è accettata ma è solo notificata al debitore, la compensazione è impedita solo per i crediti del debitore sorti dopo la notifica. I crediti anteriori alla notifica rimangono opponibili al cessionario.

Quando si applica

  • Un debitore che ha accettato la cessione del debito non può opporre al cessionario un credito che aveva verso il cedente.
  • Una banca cede un credito a un factor. Il debitore, pur avendo un credito verso la banca, non può compensare se ha accettato la cessione.
  • Un condominio cede il credito per spese condominiali. Il debitore, se ha accettato, non può opporre un credito per danni subiti dal condominio.
  • Dopo la notifica di una cessione non accettata, il debitore non può compensare con crediti che matura successivamente verso il cedente.
  • Un fornitore cede un credito. Il debitore, dopo la notifica, non può più opporre un nuovo controcredito verso il fornitore.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non regola la compensazione tra il debitore e il cedente dopo la cessione.
  • Non si applica alla cessione di crediti futuri o indeterminati.
  • Non impedisce la compensazione volontaria tra debitore e cessionario, se entrambi concordano.
  • Non riguarda la validità della cessione stessa.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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