Inopponibilità compensazione cessionario - Art. 1248
Il debitore che accetta la cessione non può opporre compensazione al cessionario. Se notificata, compensazione preclusa per crediti posteriori.
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1248 regola quando il debitore può opporre la compensazione dopo che il creditore ha ceduto il credito a un terzo. La compensazione è l'estinzione di un debito con un controcredito.
Se il debitore accetta la cessione in modo puro e semplice, perde il diritto di opporre al cessionario qualsiasi compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. L'accettazione deve essere senza riserve.
Se invece la cessione non è accettata ma è solo notificata al debitore, la compensazione è impedita solo per i crediti del debitore sorti dopo la notifica. I crediti anteriori alla notifica rimangono opponibili al cessionario.
Quando si applica
- Un debitore che ha accettato la cessione del debito non può opporre al cessionario un credito che aveva verso il cedente.
- Una banca cede un credito a un factor. Il debitore, pur avendo un credito verso la banca, non può compensare se ha accettato la cessione.
- Un condominio cede il credito per spese condominiali. Il debitore, se ha accettato, non può opporre un credito per danni subiti dal condominio.
- Dopo la notifica di una cessione non accettata, il debitore non può compensare con crediti che matura successivamente verso il cedente.
- Un fornitore cede un credito. Il debitore, dopo la notifica, non può più opporre un nuovo controcredito verso il fornitore.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non regola la compensazione tra il debitore e il cedente dopo la cessione.
- Non si applica alla cessione di crediti futuri o indeterminati.
- Non impedisce la compensazione volontaria tra debitore e cessionario, se entrambi concordano.
- Non riguarda la validità della cessione stessa.
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