Art. 1246 Codice Civile

Quando la compensazione è esclusa: Art. 1246

L'art. 1246 C.C. elenca i casi in cui la compensazione dei debiti non opera: beni spogliati, deposito, comodato, crediti impignorabili e rinunzia del debitore.

Testo ufficiale Art. 1246 Codice Civile — Italia

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La compensazione è l'istituto che permette di estinguere due debiti reciproci fino alla loro concorrenza. Di norma questo meccanismo opera a prescindere dalla causa da cui nasce ciascun debito. L'articolo individua tuttavia cinque eccezioni in cui la compensazione non può avvenire, obbligando ciascuna parte ad adempiere la propria prestazione in modo distinto.

I divieti servono a tutelare specifici interessi o funzioni economiche. In particolare, la legge impedisce che sia opposta la compensazione quando il credito riguarda la restituzione di beni sottratti ingiustamente al proprietario, beni consegnati in custodia o in prestito d'uso (deposito e comodato), oppure crediti che la legge dichiara impignorabili. L'estinzione è altresì esclusa se il debitore ha preventivamente rinunciato alla compensazione o se vi è un divieto espresso stabilito da altre norme.

Quando si applica

  • Restituzione di un bene di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato.
  • Restituzione di un'autovettura lasciata in custodia presso un deposito.
  • Richiesta di versamento di somme relative a crediti dichiarati impignorabili dalla legge.
  • Contratto in cui il debitore ha firmato una clausola di rinunzia preventiva alla compensazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Mancanza dei requisiti generali di omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti, disciplinata dall'art. 1243.
  • Opponibilità della compensazione da parte dei terzi fideiussori, regolata dall'art. 1247.
  • Compensazione concordata volontariamente dalle parti al di fuori delle ipotesi legali, prevista dall'art. 1252.

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