Separazione temporanea nelle cause di nullità Art. 126
Il tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi durante la causa di nullità del matrimonio, anche d'ufficio per minori o interdetti.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando viene impugnato un matrimonio chiedendone l'annullamento o la dichiarazione di nullità, la causa può durare diversi anni. Durante questo periodo i coniugi restano formalmente sposati e avrebbero l'obbligo legale di convivere.
Questa disposizione stabilisce che il tribunale ha il potere di autorizzare i coniugi a vivere separati per tutta la durata del processo. Di norma serve una domanda espressa di uno dei coniugi; tuttavia, quando la causa riguarda minorenni o persone interdette, il giudice può disporre la separazione anche di propria iniziativa.
Quando si applica
- Un coniuge ha avviato la causa per l'annullamento del matrimonio e chiede di poter vivere separato dall'altro per la durata del processo.
- Un matrimonio è stato contratto da un minorenne e, in pendenza della causa di nullità, il tribunale dispone d'ufficio che i coniugi vivano separati.
- Un coniuge dichiarato interdetto è parte in un giudizio di nullità matrimoniale e il giudice ordina la separazione temporanea senza attendere un'istanza di parte.
Cosa questo articolo non dice
- La separazione personale ordinaria dei coniugi per crisi della coppia senza una domanda di nullità del matrimonio.
- La decisione definitiva sull'annullamento del matrimonio o sullo scioglimento del vincolo coniugale.
- La determinazione finale degli assegni di mantenimento o della divisione dei beni della coppia.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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