Art. 126 Codice Civile

Separazione temporanea nelle cause di nullità Art. 126

Il tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi durante la causa di nullità del matrimonio, anche d'ufficio per minori o interdetti.

Testo ufficiale Art. 126 Codice Civile — Italia

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando viene impugnato un matrimonio chiedendone l'annullamento o la dichiarazione di nullità, la causa può durare diversi anni. Durante questo periodo i coniugi restano formalmente sposati e avrebbero l'obbligo legale di convivere.

Questa disposizione stabilisce che il tribunale ha il potere di autorizzare i coniugi a vivere separati per tutta la durata del processo. Di norma serve una domanda espressa di uno dei coniugi; tuttavia, quando la causa riguarda minorenni o persone interdette, il giudice può disporre la separazione anche di propria iniziativa.

Quando si applica

  • Un coniuge ha avviato la causa per l'annullamento del matrimonio e chiede di poter vivere separato dall'altro per la durata del processo.
  • Un matrimonio è stato contratto da un minorenne e, in pendenza della causa di nullità, il tribunale dispone d'ufficio che i coniugi vivano separati.
  • Un coniuge dichiarato interdetto è parte in un giudizio di nullità matrimoniale e il giudice ordina la separazione temporanea senza attendere un'istanza di parte.

Cosa questo articolo non dice

  • La separazione personale ordinaria dei coniugi per crisi della coppia senza una domanda di nullità del matrimonio.
  • La decisione definitiva sull'annullamento del matrimonio o sullo scioglimento del vincolo coniugale.
  • La determinazione finale degli assegni di mantenimento o della divisione dei beni della coppia.

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