Nullità del matrimonio: azione intrasmissibile - Art. 127
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte dell'attore. Art. 127.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 127 del Codice Civile stabilisce che il diritto di impugnare il matrimonio (cioè di chiederne la nullità o l'annullamento) non passa agli eredi della persona che aveva avviato l'azione.
L'unica eccezione è se il giudizio era già in corso al momento della morte dell'attore: in tal caso, gli eredi possono subentrare nel processo. Questa regola riguarda solo l'azione per invalidare il matrimonio, non altre azioni legali.
Quando si applica
- Tizio muore dopo aver presentato la domanda di nullità del matrimonio ma prima che il giudizio sia instaurato: gli eredi non possono proseguire.
- Tizia muore mentre il giudizio di nullità è già pendente in tribunale: gli eredi possono continuare la causa.
- Un erede scopre dopo la morte del coniuge che il matrimonio era invalido, ma non può avviare l'azione perché il defunto non l'aveva iniziata.
- Il coniuge superstite vorrebbe impugnare il matrimonio del defunto, ma non essendoci un giudizio pendente, l'azione non si trasmette.
Cosa questo articolo non dice
- Credere che gli eredi possano sempre impugnare il matrimonio del defunto, ma l'articolo lo nega salvo che il giudizio sia già pendente.
- Pensare che l'articolo riguardi la trasmissione di diritti patrimoniali (come l'eredità) – invece riguarda solo l'azione di impugnazione del matrimonio.
- Ritenere che l'eccezione si applichi anche se il giudizio è iniziato dopo la morte dell'attore, ma non è così: la pendenza deve essere precedente.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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