Effetti del matrimonio nullo (putativo) – Art. 128
Il matrimonio nullo produce effetti validi fino alla sentenza per coniugi in buona fede o costretti; sempre per i figli, tranne incesto. (Art. 128 c.c.)
Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da ... incesto.
- (40) Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251. ------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell' articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 128 del Codice Civile riguarda il cosiddetto 'matrimonio putativo'. Se un matrimonio viene dichiarato nullo, la legge gli attribuisce gli effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza di nullità, ma solo in determinate condizioni: se i coniugi erano in buona fede al momento del matrimonio, oppure se il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da un timore di eccezionale gravità proveniente da cause esterne. In questi casi, i coniugi vengono trattati come se il matrimonio fosse valido fino alla sentenza.
Per quanto riguarda i figli, la regola è diversa: i figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo sono considerati figli legittimi (cioè nati da matrimonio valido) in tutti i casi, tranne quando la nullità dipende da incesto. In quel caso, si applica l'articolo 251 del codice. Se solo uno dei coniugi era in buona fede (o costretto con violenza), gli effetti del matrimonio valido si producono solo a favore di quel coniuge e dei figli. Se entrambi i coniugi erano in malafede, i figli mantengono comunque lo stato di figli legittimi, a meno che la nullità sia dovuta a incesto. Inoltre, la legge di riforma del 1975 (L. 151/1975) ha stabilito che i figli nati da matrimonio nullo per incesto acquistano lo stato di figli legittimi anche se la nullità è stata dichiarata prima di tale legge.
Quando si applica
- Una persona scopre dopo il matrimonio che il coniuge era già sposato (bigamia); il matrimonio viene dichiarato nullo, ma se il coniuge che ignorava la precedente unione era in buona fede, il matrimonio putativo produce effetti fino alla sentenza.
- Un matrimonio viene annullato perché il consenso della sposa è stato estorto con minacce gravi da parte della famiglia dello sposo; fino alla sentenza di nullità, la sposa e i figli godono degli effetti del matrimonio valido.
- Una coppia sapeva che il matrimonio era invalido (malafede) ma ha avuto figli; i figli sono comunque legittimi, a meno che la nullità derivi da incesto.
- Un matrimonio tra fratello e sorella (incesto) viene dichiarato nullo; i figli nati non sono automaticamente legittimi, ma la legge del 1975 ha permesso loro di acquistare lo stato di figli legittimi retroattivamente.
- Il consenso di un coniuge è stato determinato da un timore di eccezionale gravità (es. minaccia di violenza fisica); il matrimonio è nullo, ma per il periodo precedente la sentenza il matrimonio putativo è considerato valido a tutti gli effetti per quel coniuge.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 128 non regola la separazione o il divorzio, ma solo gli effetti della nullità del matrimonio.
- Non si occupa della responsabilità del coniuge in malafede o del terzo che ha causato la nullità: questa è disciplinata dall'articolo 129-bis.
- Non determina i diritti patrimoniali tra i coniugi durante il periodo di validità putativa, che sono invece regolati dall'articolo 129.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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