Art. 1285 Codice Civile

Il debitore sceglie tra due prestazioni - Art. 1285

L'art. 1285 c.c. dispone: il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni, ma non può costringere il creditore a ricevere parte di ciascuna.

Testo ufficiale Art. 1285 Codice Civile — Italia

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'obbligazione alternativa prevede che il debitore debba eseguire una tra due prestazioni indicate. Il debitore si libera scegliendo quale adempiere, ma non può imporre al creditore di ricevere parte di una e parte dell'altra: la prestazione dev'essere intera e unica.

La scelta spetta di regola al debitore, salvo diverso accordo. Questo articolo si applica solo quando entrambe le prestazioni sono ancora possibili; altrimenti valgono le norme successive sull'impossibilità.

Quando si applica

  • Un contratto di vendita in cui il venditore può consegnare un televisore o un computer, a sua scelta.
  • Un accordo di risarcimento danni in cui il debitore può scegliere se riparare l'oggetto danneggiato o pagare un indennizzo.
  • Un locatore che può accettare il pagamento dell'affitto in contanti o tramite bonifico, a sua discrezione.
  • Un appaltatore che può eseguire i lavori con materiale di tipo A o tipo B, entrambi specificati.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non si applica quando la scelta spetta al creditore (facoltà di scelta del creditore).
  • Non regola i casi in cui il debitore esegue solo in parte una prestazione, che è vietato in generale.
  • Non riguarda le obbligazioni con più di due prestazioni alternative (alternativa multipla).
  • Non si occupa dell'impossibilità sopravvenuta di una prestazione, disciplinata da altre norme.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1285 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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