Scelta del debitore tra creditori solidali - Art. 1296
Il debitore può scegliere a quale creditore solidale pagare, finché nessuno lo abbia prevenuto con domanda giudiziale. Art. 1296.
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il debitore ha il diritto di scegliere a quale dei creditori solidali pagare la prestazione, fino a quando uno di essi non lo prevenga proponendo una domanda giudiziale. Se un creditore ha già avviato una causa per ottenere il pagamento, il debitore perde la facoltà di scelta e deve pagare a quel creditore.
La 'prevenzione' avviene quando uno dei creditori solidali, prima che il debitore abbia pagato, instaura un procedimento giudiziale (domanda giudiziale) contro il debitore. A quel punto, la scelta del debitore è bloccata e il pagamento deve essere effettuato a favore del creditore che ha agito in giudizio.
La norma si applica solo alle obbligazioni con più creditori solidali, non a quelle con un unico creditore o a rapporti tra debitori solidali.
Quando si applica
- Un debitore deve pagare una somma di denaro a due creditori solidali. Fino a quando nessuno dei due ha presentato domanda giudiziale, il debitore può scegliere a quale dei due pagare.
- Se uno dei creditori solidali cita in giudizio il debitore per ottenere il pagamento, il debitore non può più scegliere e deve pagare a quel creditore.
- Il debitore paga a un creditore prima che altri creditori solidali abbiano fatto domanda giudiziale. Il pagamento è valido anche se gli altri creditori non sono stati soddisfatti.
- Tre creditori solidali vantano un credito. Il debitore attende la prima domanda giudiziale per sapere a chi pagare.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la scelta tra più prestazioni alternative (ad esempio, pagare in denaro o in natura) – quella è regolata dall'articolo 1286.
- Non si applica quando vi è un solo creditore, perché la scelta è irrilevante.
- Non riguarda la solidarietà passiva (più debitori solidali) – per quella si vedano gli articoli 1292 e seguenti.
- La norma non specifica le conseguenze di un pagamento effettuato dopo la domanda giudiziale di un altro creditore; dice solo che il debitore ha la scelta fino a prevenzione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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