Art. 1306 Codice Civile

Effetti sentenza tra condebitori solidali - Art. 1306

La sentenza tra creditore e un debitore solidale non vincola i condebitori, ma possono opporla, salvo eccezioni personali. Stessa regola per creditori.

Testo ufficiale Art. 1306 Codice Civile — Italia

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1306 del Codice Civile stabilisce che una sentenza pronunciata tra il creditore e uno solo dei debitori in solido, oppure tra il debitore e uno solo dei creditori in solido, non produce effetti nei confronti degli altri condebitori o concreditori. In altre parole, il giudizio non vincola chi non vi ha partecipato come parte.

Tuttavia, gli altri condebitori hanno la facoltà di opporre quella sentenza al creditore, a meno che la decisione sia fondata su ragioni personali del condebitore che ha partecipato al giudizio (ad esempio, un vizio del consenso o una compensazione a lui solo riferibile). Allo stesso modo, gli altri creditori in solido possono far valere la sentenza contro il debitore, salve le eccezioni personali che il debitore potrebbe opporre a ciascuno di essi.

Il principio chiave è che la solidarietà non estende automaticamente l'efficacia del giudicato; la sentenza resta inter partes, ma può essere utilizzata come mezzo di difesa o di attacco da chi non era parte, nei limiti delle eccezioni non personali.

Quando si applica

  • Una banca ottiene una sentenza di condanna contro uno solo dei coobbligati di un mutuo solidale: gli altri coobbligati non sono automaticamente tenuti a pagare in base a quella sentenza, ma possono opporla per dimostrare che il debito è già stato soddisfatto.
  • Un creditore fa causa a uno dei condebitori solidali e perde perché il giudice accerta che il debito è stato estinto per compensazione: gli altri condebitori possono invocare quella sentenza per rifiutare il pagamento.
  • Un debitore fa causa a uno dei creditori solidali e ottiene una sentenza che dichiara il debito prescritto: gli altri creditori non possono pretendere il pagamento, perché il debitore può opporre loro la medesima sentenza.
  • Il creditore ottiene una sentenza di condanna contro un condebitore basata su un errore personale di quest'ultimo (ad esempio una falsa dichiarazione): gli altri condebitori non possono opporre quella sentenza perché fondata su ragioni personali.

Cosa questo articolo non dice

  • Chi ritiene che una sentenza contro un debitore solidale vincoli automaticamente anche gli altri: l'articolo 1306 chiarisce che non è così, e gli effetti restano limitati alle parti del giudizio.
  • Chi pensa che la sentenza possa sempre essere opposta dagli altri condebitori, anche quando è fondata su eccezioni personali del condebitore coinvolto: l'articolo esclude questa possibilità.
  • Chi cerca la disciplina della solidarietà passiva in generale (ad esempio la ripartizione interna dei debiti): tale materia è regolata dagli articoli 1298 e seguenti, non dall'art. 1306.
  • Chi confonde la solidarietà con l'obbligazione indivisibile: l'art. 1306 riguarda solo i debiti solidali, mentre le obbligazioni indivisibili sono trattate dagli artt. 1316-1317.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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