Art. 1304 Codice Civile

Transazione nelle obbligazioni solidali: Art. 1304

La transazione fatta con un debitore o creditore in solido non produce effetto per gli altri, a meno che questi non dichiarino di volerne profittare.

Testo ufficiale Art. 1304 Codice Civile — Italia

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più soggetti condividono un debito o un credito in solido, ciascuno di essi ha un vincolo comune verso la controparte. Se uno solo dei debitori o dei creditori trova un accordo di transazione per chiudere una vertenza, tale intesa non estende i suoi effetti a chi non ha partecipato alla negoziazione.

Chi è rimasto estraneo all'accordo non subisce alcun pregiudizio né svantaggio. Tuttavia, la norma attribuisce ai condebitori o cocreditori esclusi la facoltà di aderire all'accordo in un secondo momento, mediante un'esplicita dichiarazione con cui affermano di volerne profittare.

Quando si applica

  • Il proprietario di un immobile richiede il risarcimento dei danni a più inquilini responsabili insieme e firma una transazione soltanto con uno di essi.
  • Più automobilisti causano un incidente stradale e la compagnia assicurativa stringe un accordo transattivo a saldo e stralcio con uno solo dei responsabili.
  • Più fratelli risultano creditori del pagamento di un canone e uno solo sigla un accordo di transazione con il conduttore moroso.
  • I soci garanti di un finanziamento vedono uno di loro negoziare singolarmente con l'istituto di credito la chiusura della propria posizione.

Cosa questo articolo non dice

  • La rinuncia al debito concessa spontaneamente dal creditore senza un accordo negoziale, regolata dalle norme sulla remissione.
  • Gli effetti prodotti da una decisione emessa dal giudice al termine di un processo tra il creditore e uno dei debitori, disciplinati dalle norme sulla sentenza.
  • La ripartizione interna delle quote di debito o l'azione di regresso tra i diversi condebitori solidali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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