Transazione nelle obbligazioni solidali: Art. 1304
La transazione fatta con un debitore o creditore in solido non produce effetto per gli altri, a meno che questi non dichiarino di volerne profittare.
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più soggetti condividono un debito o un credito in solido, ciascuno di essi ha un vincolo comune verso la controparte. Se uno solo dei debitori o dei creditori trova un accordo di transazione per chiudere una vertenza, tale intesa non estende i suoi effetti a chi non ha partecipato alla negoziazione.
Chi è rimasto estraneo all'accordo non subisce alcun pregiudizio né svantaggio. Tuttavia, la norma attribuisce ai condebitori o cocreditori esclusi la facoltà di aderire all'accordo in un secondo momento, mediante un'esplicita dichiarazione con cui affermano di volerne profittare.
Quando si applica
- Il proprietario di un immobile richiede il risarcimento dei danni a più inquilini responsabili insieme e firma una transazione soltanto con uno di essi.
- Più automobilisti causano un incidente stradale e la compagnia assicurativa stringe un accordo transattivo a saldo e stralcio con uno solo dei responsabili.
- Più fratelli risultano creditori del pagamento di un canone e uno solo sigla un accordo di transazione con il conduttore moroso.
- I soci garanti di un finanziamento vedono uno di loro negoziare singolarmente con l'istituto di credito la chiusura della propria posizione.
Cosa questo articolo non dice
- La rinuncia al debito concessa spontaneamente dal creditore senza un accordo negoziale, regolata dalle norme sulla remissione.
- Gli effetti prodotti da una decisione emessa dal giudice al termine di un processo tra il creditore e uno dei debitori, disciplinati dalle norme sulla sentenza.
- La ripartizione interna delle quote di debito o l'azione di regresso tra i diversi condebitori solidali.
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