Art. 1305 Codice Civile

Effetti del giuramento in solido - Art. 1305

Il giuramento prestato dal condebitore o ricusato dal creditore giova agli altri obbligati; se prestato dal creditore, nuoce solo a chi lo ha deferito.

Testo ufficiale Art. 1305 Codice Civile — Italia

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce cosa accade quando viene deferito il giuramento decisorio sull'esistenza del debito in un rapporto con piu debitori o piu creditori solidali. L'effetto principale e differenziato a seconda che il giuramento favorisca o svantaggi la posizione dei condebitori o concreditori.

Se il giuramento ha un esito favorevole al debitore o al creditore che lo presta (oppure se la controparte si rifiuta di giurare), gli effetti positivi si estendono a tutti gli altri condebitori o concreditori in solido, liberandoli o dando loro beneficio.

Se invece il giuramento ha un esito sfavorevole, le conseguenze negative non si estendono agli altri soggetti solidali, ma colpiscono soltanto chi ha deferito il giuramento o colui al quale il giuramento e stato deferito.

Quando si applica

  • Un creditore chiede il giuramento decisorio a uno dei condebitori solidali e questo giura di non dovere la somma, liberando anche gli altri condebitori
  • Un debitore deferisce il giuramento al creditore, il quale giura di vantare il credito, rendendo il debito esigibile solo verso chi gli ha deferito il giuramento
  • Un creditore si rifiuta di giurare sul debito e tale rifiuto viene impiegato a favore di tutti i condebitori solidali
  • Uno dei concreditori solidali deferisce il giuramento al debitore e il giuramento prestato estingue la pretesa verso tutti gli altri concreditori

Cosa questo articolo non dice

  • La decisione resa da un giudice a seguito di una sentenza ordinaria tra creditore e un condebitore, disciplinata dall'articolo 1306
  • Gli effetti della transazione stipulata da uno dei debitori solidali, regolata dall'articolo 1304
  • La rinunzia alla solidarieta da parte del creditore nei confronti di uno solo dei debitori, prevista dall'articolo 1311

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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