Effetti del giuramento in solido - Art. 1305
Il giuramento prestato dal condebitore o ricusato dal creditore giova agli altri obbligati; se prestato dal creditore, nuoce solo a chi lo ha deferito.
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce cosa accade quando viene deferito il giuramento decisorio sull'esistenza del debito in un rapporto con piu debitori o piu creditori solidali. L'effetto principale e differenziato a seconda che il giuramento favorisca o svantaggi la posizione dei condebitori o concreditori.
Se il giuramento ha un esito favorevole al debitore o al creditore che lo presta (oppure se la controparte si rifiuta di giurare), gli effetti positivi si estendono a tutti gli altri condebitori o concreditori in solido, liberandoli o dando loro beneficio.
Se invece il giuramento ha un esito sfavorevole, le conseguenze negative non si estendono agli altri soggetti solidali, ma colpiscono soltanto chi ha deferito il giuramento o colui al quale il giuramento e stato deferito.
Quando si applica
- Un creditore chiede il giuramento decisorio a uno dei condebitori solidali e questo giura di non dovere la somma, liberando anche gli altri condebitori
- Un debitore deferisce il giuramento al creditore, il quale giura di vantare il credito, rendendo il debito esigibile solo verso chi gli ha deferito il giuramento
- Un creditore si rifiuta di giurare sul debito e tale rifiuto viene impiegato a favore di tutti i condebitori solidali
- Uno dei concreditori solidali deferisce il giuramento al debitore e il giuramento prestato estingue la pretesa verso tutti gli altri concreditori
Cosa questo articolo non dice
- La decisione resa da un giudice a seguito di una sentenza ordinaria tra creditore e un condebitore, disciplinata dall'articolo 1306
- Gli effetti della transazione stipulata da uno dei debitori solidali, regolata dall'articolo 1304
- La rinunzia alla solidarieta da parte del creditore nei confronti di uno solo dei debitori, prevista dall'articolo 1311
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