Diritto di esigere l'intero - Art. 1319
Art. 1319 Codice Civile: in obbligazione indivisibile, ogni creditore può esigere l'intera prestazione; l'erede deve cauzione ai coeredi.
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1319 si applica alle obbligazioni indivisibili, cioè quelle in cui la prestazione non può essere spezzata in parti (ad esempio, consegnare un unico quadro o pagare una somma unica). In tali obbligazioni, ogni creditore può chiedere l'intero adempimento, senza attendere gli altri.
Se un creditore muore, il suo erede può agire per ottenere l'intero, ma deve fornire una cauzione (garanzia) a protezione degli altri eredi del creditore. La cauzione serve a coprire eventuali richieste dei coeredi se l'erede ha ottenuto più della sua quota.
Quando si applica
- Due comproprietari di un credito indivisibile; uno di essi chiede al debitore l'intero pagamento.
- L'erede di un creditore chiede la consegna dell'unico bene oggetto dell'obbligazione indivisibile.
- Un creditore esige l'intero canone di locazione annuale dovuto in un'unica rata.
- Un gruppo di eredi: uno di loro chiede l'intero importo e deve prestare cauzione a favore degli altri.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il caso in cui l'obbligazione è divisibile (vedi art. 1314).
- Non si applica ai debiti solidali (disciplinati dagli articoli 1311 e seguenti).
- Non riguarda la prescrizione dell'obbligazione (art. 1310).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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