Art. 1320 Codice Civile

Prestazione indivisibile e rinuncia parziale Art. 1320

Se un concreditore rinuncia alla prestazione indivisibile, gli altri possono chiederla intera solo rimborsando il valore della quota estinta.

Testo ufficiale Art. 1320 Codice Civile — Italia

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una prestazione non si può dividere ed è dovuta a più creditori, l'atto compiuto da uno solo di essi non libera il debitore nei confronti degli altri. Se uno dei creditori perdona il debito, accetta un bene diverso o estingue la propria quota mediante transazione, novazione, compensazione o confusione, il debitore rimane vincolato per le quote rimanenti.

Tuttavia, gli altri creditori non possono esigere la consegna dell'intera cosa indivisibile a spese del debitore. Per poter pretendere l'esecuzione della prestazione integrale, essi hanno l'obbligo di addebitarsi oppure di rimborsare al debitore il valore della parte spettante al creditore che ha effettuato la remissione o ricevuto la prestazione diversa.

Quando si applica

  • Più comproprietari attendono la consegna di un cavallo da corsa e uno di loro remette il debito al venditore.
  • Eredi in attesa della consegna di un'automobile d'epoca, quando uno di essi accetta un quadro in sostituzione della propria parte.
  • Co-proprietari di un dipinto antico unico, dove uno dei creditori compensa la sua parte con un credito verso il debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • Debiti aventi ad oggetto somme di denaro o beni divisibili, soggetti alla disciplina delle obbligazioni divisibili.
  • Rinuncia della solidarietà da parte del creditore verso uno dei condebitori.
  • Casi in cui un solo creditore richiede l'intero adempimento senza che vi sia stata alcuna estinzione parziale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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