Disciplina delle obbligazioni indivisibili - Art. 1317
Art. 1317: le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali, se applicabili, salvo gli articoli successivi.
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1317 stabilisce che le obbligazioni indivisibili (cioè quelle che non possono essere adempiute in parte, come la consegna di un unico bene) seguono le stesse regole delle obbligazioni solidali, salvo quanto previsto dagli articoli 1318, 1319 e 1320.
In pratica, se più persone sono obbligate a una prestazione indivisibile, ciascuna è tenuta per l'intero come se fosse un co-obbligato solidale. Il creditore può esigere l'intero da un solo debitore, e il debitore che paga può poi rivalersi sugli altri secondo le norme della solidarietà.
Il rinvio alle norme solidali opera solo «in quanto applicabili»: le disposizioni che presuppongono una pluralità di debiti divisibili (ad esempio la ripartizione pro quota) devono essere adattate alla natura indivisibile dell'obbligazione.
Quando si applica
- Due soci vendono insieme un quadro di proprietà comune: l'obbligazione di consegna è indivisibile. Se il compratore agisce contro un solo socio, le regole delle obbligazioni solidali (artt. 1306-1313) si applicano per determinare gli effetti della sentenza sugli altri.
- Un debitore paga l'intero risarcimento per un danno causato da più persone, dove l'obbligazione è indivisibile (es. distruzione di un oggetto unico). Può chiedere la restituzione delle quote agli altri coobbligati secondo le norme sulla solidarietà.
- Il creditore rimette il debito a uno dei coobbligati indivisibili. Gli effetti sugli altri sono regolati dall'art. 1311 (rinunzia alla solidarietà) richiamato da questo articolo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 1317 non definisce quando un'obbligazione è indivisibile: lo fa l'art. 1316 (carattere della prestazione o volontà delle parti).
- Non disciplina l'indivisibilità nei confronti degli eredi del debitore: è l'art. 1318 a occuparsene.
- Non attribuisce al creditore il diritto di esigere l'intero da un solo debitore: tale diritto deriva dall'art. 1319 (indivisibilità attiva) e dalle regole solidali richiamate.
- Non regola l'estinzione parziale dell'obbligazione indivisibile, trattata dall'art. 1320.
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