Obbligazioni indivisibili: definizione Art. 1316
Le obbligazioni sono indivisibili se la prestazione non può essere divisa per natura o per volontà delle parti. Art. 1316 Codice Civile.
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1316 del Codice Civile definisce quando un'obbligazione è indivisibile. Un'obbligazione è indivisibile se la prestazione (la cosa o il fatto dovuto) non può essere divisa per sua natura o perché le parti l'hanno considerata come un tutt'unico.
La natura dell'oggetto può rendere la prestazione indivisibile: ad esempio, un cavallo, un dipinto, un'automobile. Anche se le parti, nel contratto, hanno stabilito che la prestazione deve essere eseguita per intero, l'obbligazione è indivisibile.
Questa definizione è importante perché determina come l'obbligazione deve essere adempiuta e come si applicano le regole successive (articoli 1317-1320) sulla disciplina, l'indivisibilità verso gli eredi, il diritto di esigere l'intero e l'estinzione parziale.
Quando si applica
- Acquisto di un cavallo: il venditore può pretendere l'intero prezzo, non una parte, perché il cavallo è indivisibile per natura.
- Due eredi devono consegnare un quadro unico: l'obbligazione è indivisibile e non può essere adempiuta parzialmente.
- Un appaltatore si impegna a costruire una casa chiavi in mano: la prestazione è considerata indivisibile dalle parti.
- Un musicista promette di eseguire un concerto intero: l'obbligazione di eseguire l'intero programma è indivisibile.
- Un fornitore deve consegnare un lotto di merce che le parti hanno considerato inscindibile nel contratto.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina le obbligazioni solidali (la solidarietà è regolata da altri articoli, come 1310-1313).
- Non si applica alle obbligazioni divisibili per natura ma che le parti hanno erroneamente considerato indivisibili (la volontà delle parti deve essere espressa).
- Non tratta delle conseguenze dell'inadempimento di un'obbligazione indivisibile, che sono regolate da altre norme (ad esempio art. 1307).
- Non riguarda la prescrizione o la rinuncia alla solidarietà (articoli 1310 e 1311).
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