Prova del matrimonio in caso di atto mancante – Art. 132
L'art. 132 ammette la prova del matrimonio in assenza dell'atto se vi è possesso di stato non dubbio e l'omissione è dovuta a dolo, colpa o forza maggiore.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda i casi in cui l'atto di matrimonio non è presente nei registri dello stato civile. Se i registri sono stati distrutti o smarriti, il matrimonio può essere provato con qualsiasi mezzo, secondo le regole dell'articolo 452. Se invece l'atto non è stato inserito per dolo o colpa del pubblico ufficiale, oppure per un caso di forza maggiore, la legge permette di provare il matrimonio solo se esiste un possesso di stato conforme e non dubbio. Il possesso di stato significa che la coppia si è sempre comportata come coniugi e veniva considerata tale dalla comunità. La prova è quindi ammessa solo quando c'è una chiara e continua apparenza di matrimonio, insieme a indizi che l'omissione sia dovuta a una delle cause indicate.
Quando si applica
- Un incendio ha distrutto l'archivio del comune dove erano conservati i registri dei matrimoni.
- L'ufficiale di stato civile ha dimenticato di trascrivere l'atto di matrimonio subito dopo la cerimonia.
- Durante un terremoto i registri si sono dispersi e non si trovano più.
- Un coniuge scopre dopo anni che l'atto non è mai stato registrato perché l'ufficiale ha agito in malafede.
- La coppia ha sempre vissuto come marito e moglie, ma l'atto non risulta nei registri per causa ignota.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui l'atto esiste ma è stato smarrito dall'interessato (i registri originali sono integri).
- Non copre la prova del matrimonio quando non vi è alcun possesso di stato (ad esempio, la coppia non ha mai convissuto).
- Non riguarda la validità sostanziale del matrimonio, ma solo la sua prova documentale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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