Prova di nascita o morte senza registri – Art. 452
Se i registri dello stato civile mancano, sono distrutti o smarriti, la nascita o morte si prova con ogni mezzo. Escluso se il richiedente ha causato dolo.
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando i registri ufficiali di nascita o di morte (i registri dello stato civile) non sono stati tenuti, sono andati distrutti, smarriti o per qualsiasi altra causa mancano in tutto o in parte, la legge permette di dimostrare la nascita o la morte con qualsiasi tipo di prova: testimoni, documenti non ufficiali, perizie, ecc.
Questa possibilità non è concessa a chi ha provocato dolosamente la mancanza, distruzione, alterazione o occultamento dei registri. Se il richiedente ha agito con dolo (cioè con l'intenzione di ingannare), non può usare la prova libera del primo comma.
Quando si applica
- Una persona nata in un paese straniero senza che l'atto di nascita sia stato trascritto in Italia, e l'ufficio consolare ha perso i documenti.
- Un anziano deceduto in casa durante un terremoto che ha distrutto gli archivi del comune.
- Un richiedente che, per farsi riconoscere erede, ha nascosto i registri di stato civile del defunto.
- Un figlio nato in Italia ma mai registrato perché i genitori non hanno denunciato la nascita, e dopo anni l'ufficio di stato civile non ha più i moduli.
- Una persona che deve provare la morte del coniuge per risposarsi, ma l'atto di morte è stato smarrito dall'ufficio.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la prova della nascita quando i registri esistono e sono regolari: in quel caso la prova è data dagli atti dello stato civile (artt. 450-451).
- Non riguarda la prova di eventi diversi dalla nascita o morte, come il matrimonio o la cittadinanza.
- Non riguarda la rettificazione di errori negli atti già registrati (art. 455).
- Non esclude la prova se la mancanza è stata causata da negligenza o errore del richiedente, purché senza dolo.
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